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Gli eroi del Covid sotto accusa. Come difenderli? Anche usando il “principio di precauzione”

di Domenico Della Porta

Il principio di precauzione, infatti, può essere invocato quando è necessario un intervento urgente di fronte a un possibile pericolo per la salute umana, animale o vegetale, ovvero per la protezione dell'ambiente nel caso in cui i dati scientifici non consentano una valutazione completa del rischio. Tale principio viene soprattutto applicato nei casi di pericolo per la salute delle persone

17 NOV - Ricorrere al “principio di precauzione” introdotto dalla Commissione Europea il 2 febbraio 2000, può contribuire al confronto parlamentare in corso in queste ore per creare il cosiddetto “scudo” anti contenziosi per gli operatori professionali sanitari che hanno lavorato in condizioni estremamente precarie nel corso della prima ondata di pandemia da Sars Cov 2.
 
Il principio di precauzione, infatti, può essere invocato quando è necessario un intervento urgente di fronte a un possibile pericolo per la salute umana, animale o vegetale, ovvero per la protezione dell'ambiente nel caso in cui i dati scientifici non consentano una valutazione completa del rischio. Esso non può essere utilizzato come pretesto per azioni aventi fini protezionistici. Tale principio viene soprattutto applicato nei casi di pericolo per la salute delle persone.
 
Il ricorso al principio si iscrive pertanto nel quadro generale dell'analisi del rischio (che comprende, oltre la valutazione del rischio, la gestione e la comunicazione del rischio) e più particolarmente nel quadro della gestione del rischio che corrisponde alla presa di decisione.
 
La Commissione sottolinea che il principio di precauzione può essere invocato solo nell'ipotesi di un rischio potenziale, e che non può in nessun caso giustificare una presa di decisione arbitraria. Il ricorso al principio di precauzione è pertanto giustificato solo quando riunisce tre condizioni, ossia: l'identificazione degli effetti potenzialmente negativi, la valutazione dei dati scientifici disponibili e l'ampiezza dell'incertezza scientifica.
 
“La condizione in cui si sono trovati medici e personale sanitario, soprattutto durante i mesi di marzo aprile e maggio, ha precisato Filippo Anelli, presidente Fnomceo, non consentiva di operare in piena sicurezza e serenità come prescritto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Scarseggiavano i sistemi di protezione personale e collettivi, quasi sempre non adeguati al pericolo incombente, si è rallentata la distribuzione di dispositivi medici necessari per interventi di emergenza, mancava una informazione chiara sui rischi cui si sono improvvisamente trovati di fronte i lavoratori della sanità, la carenza di personale, anche a causa delle conseguenze del nuovo coronavirus, ha generato turni prolungati con insorgenza di stress e stanchezza, abbassando in più occasioni l’attenzione necessaria richiesta nel comparto sanità. Tutto questo ha dato luogo a ritardi, attese, indecisioni…”
 
Lo scenario cui si è assistito è letteralmente sovrapponibile alle condizioni descritte nel provvedimento della Commissione: di fronte ad un dubbio scientifico, in sanità, per salvaguardare la salute di chi opera e non compromettere ulteriormente la salute di chi deve essere assistito, in carenza di mezzi, strutture e strumenti idonei, ci si è visti costretti nei casi estremi a “non fare”.
 
Vale la pena anche ricordare che nella maggior parte dei contesti sanitari non si è proceduto, all’indomani della dichiarazione di “evento pandemico”, ad individuare le misure di prevenzione e protezione tenendo presente il “principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile” (artt. 15 e 18 del D.Lgs. 81/08). A tal proposito la Sentenza della Corte di Cassazione n.8160 del 2 marzo 2020 ha precisato :”Qualora sussiste la possibilità di ricorrere a misure plurime di prevenzione di eventi dannosi (quale più di una pandemia) il datore di lavoro è tenuto ad adottare il sistema sul cui utilizzo incida meno la scelta discrezionale del lavoratore, al fine di garantire il maggior livello di sicurezza possibile”. Nonostante tutto i professionisti della Sanità non hanno mai “fatto ricorso” in quei momenti difficili all’art.44 c.1 del medesimo testo legislativo: “Il lavoratore che in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa”.
 
Lo scopo del principio di precauzione, citato peraltro all’art.191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, è garantire un alto livello di protezione dell’uomo e dell’ambiente grazie a delle prese di posizione preventive in caso di rischio. Tuttavia, nella pratica, il campo di applicazione del principio è molto più vasto e si estende anche alla politica dei consumatori, alla legislazione europea sugli alimenti, alla salute umana, animale e vegetale.
 
“Per quanto riguarda le misure risultanti dal ricorso al principio di precauzione, è detto nel documento, esse possono prendere la forma di una decisione di agire o di non agire e la risposta scelta dipende da una decisione politica, che è funzione del livello di rischio considerato come "accettabile" dalla società che deve sostenere detto rischio. Quando agire senza attendere maggiori informazioni scientifiche sembra essere la risposta appropriata a un rischio in virtù dell'applicazione del principio di precauzione, bisogna ancora determinare la forma che deve prendere questa azione. In nessun caso la scelta di una misura dovrebbe basarsi su una decisione arbitraria.
 
Tre principi specifici dovrebbero sottendere il ricorso al principio di precauzione:
• l'attuazione del principio dovrebbe fondarsi su una valutazione scientifica la più completa possibile. Detta valutazione dovrebbe, nella misura del possibile, determinare in ogni istante il grado d'incertezza scientifica;
 
• qualsiasi decisione di agire o di non agire in virtù del principio di precauzione dovrebbe essere preceduta da una valutazione del rischio e delle conseguenze potenziali dell'assenza di azione;
 
• non appena i risultati dalla valutazione scientifica e/o della valutazione del rischio sono disponibili, tutte le parti in causa dovrebbero avere la possibilità di partecipare allo studio delle varie azioni prevedibili nella maggiore trasparenza possibile.
 
Oltre a questi principi specifici, i principi generali di una buona gestione dei rischi restano applicabili allorché il principio di precauzione viene invocato. Si tratta dei cinque seguenti principi:
• la proporzionalità tra le misure prese e il livello di protezione ricercato;
 
• la non discriminazione nell'applicazione delle misure;
 
• la coerenza delle misure con quelle già prese in situazioni analoghe o che fanno uso di approcci analoghi;
 
• l'esame dei vantaggi e degli oneri risultanti dall'azione o dall'assenza di azione;
 
• il riesame delle misure alla luce dell'evoluzione scientifica.
 
Domenico Della Porta
Esperto Fnomceo per la Prevenzione e Sicurezza Operatori Sanitari
 
 
 
 
 
 

17 novembre 2020
© Riproduzione riservata


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