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Medici che non si vaccinano. Gli Ordini fanno abbastanza?

di Antonio Panti

Gli Ordini, garanti della deontologia professionale, debbono fermamente sostenere che la medicina è sì un’arte complessa, fondata sulla relazione umana, ma si basa sull’adesione al metodo della scienza. Un medico non può venir meno a questo imperativo e confondere idee personali con movimenti antiscientifici pericolosi per la salute di tutta la comunità

03 SET - Le Regioni stanno applicando le norme del DL 44, trasformato nella L.70/21, e gli Ordini comunicano ai medici renitenti al vaccino la sospensione dal servizio disposta dalle ASL: finalmente si affronta, pur mediante norme piuttosto confuse, il comportamento inaccettabile di alcuni professionisti della sanità.
 
La legge dispone che, una volta ricevuta la segnalazione della ASL, gli Ordini si limitino a dar corso alla sospensione, comunicandola al medico. Tutto qui. Invece il problema merita una trattazione più ampia.
 
La ratio della legge è di allontanare dal contatto con i pazienti i medici che rifiutano di vaccinarsi in assenza di qualsiasi giustificazione clinica. E’ legittimo presumere che, volendo estendere tale sanzione a ogni forma di esercizio professionale ed anche ai liberi professionisti, il Governo sia dovuto ricorrere agli Ordini i quali, in quanto organi sussidiari dello Stato ex L.3/18, hanno il potere di sospendere dall’esercizio professionale. Di qui la “comunicazione” ex lege.
 
Questa legge, però, dà la sconcertante impressione che gli Ordini siano usati come postini. In realtà la FNOMCeO ha già chiarito che la l. 70/21 non inficia la 3/18 sulle competenze degli Ordini e che, di conseguenza, la sospensione derivante dagli accertamenti compiuti dalle ASL deve essere annotata nell’albo con tutte le conseguenze di legge. Tuttavia, se un medico di cui è annotata sull’albo la sospensione viene adibito dalla ASL a compiti non a contatto col malato ma pur sempre medici, l’Ordine deve segnalare alla procura l’esercizio abusivo della professione?
 
In effetti, a forza di antipolitica, le leggi oggi sono spesso confuse: fatto sta che, nell’attuare questa incombenza, gli Ordini ne accettano la ratio cioè che il datore di lavoro, responsabile della salute dei lavoratori e dell’organizzazione, verifica il venir meno da parte del lavoratore di un onere di servizio e quindi agisce nell’ambito della legislazione del lavoro comminando una sanzione disciplinare, non rilevando un reato.
 
In tal modo, in effetti, l’Ordine ottiene lo scopo di sanzionare i medici renitenti al vaccino; però non affronta il problema deontologico. In poche parole l’Ordine deve ragionare in base al suo Codice anche se ciò costringe a ridiscutere una sanzione già comminata; si tratta di rispondere a una carenza del Codice Deontologico che non prevede espressamente l’obbligo vaccinale personale, anche se si può desumere dall’insieme delle norme.
 
Quando i no vax attaccano violentemente i vaccini e pongono in discussione i valori fondanti della scienza e della democrazia, l’Ordine deve esplicitare la sua posizione; si debbono aprire procedimenti disciplinari che, nella rigorosa tutela dell’incolpato, chiariscano la posizione etica della professione pur nel rispetto del diritto di ognuno di sottoporsi a una qualsivoglia prestazione medica.
 
Con la segnalazione della ASL l’Ordine acquisisce la notizia di un comportamento del medico sanzionato dallo Stato e lo annota nell’albo: a mio avviso ne deriva l’obbligo di convocare, come accade in caso di provvedimento della magistratura, i medici sanzionati per l’audizione prevista dalla legge ordinistica, anche per distinguere chi rifiuta di vaccinarsi da chi sconsiglia il vaccino cioè i no vax conclamati che spesso inducono i cittadini a forme alternative di terapia fantasiose se non fraudolente.
 
La Commissione Deontologica della FNOMCeO aveva proposto una norma obbligante i medici a vaccinarsi che non è stata ancora adottata. Il ragionamento che ne sta alla base è quello che ogni Ordine dovrebbe porsi nell’istruire siffatti procedimenti.
 
Il medico che rifiuta di vaccinarsi da un lato vien meno alla norma dell’articolo 1 del Codice secondo la quale “il medico tutela la salute individuale e collettiva”, così riconoscendo gli obblighi verso gli aspetti sociali della medicina (nella fattispecie di raggiungere l’effetto gregge anche attraverso la vaccinazione del medico), dall’altro l’articolo 14 impone “al medico di garantire le più idonee condizioni di sicurezza del paziente”, obbligandolo alla gestione del rischio clinico “mediante l’adesione alle buone pratiche cliniche”; queste certamente non possono consentire che un professionista non vaccinato rischi di diffondere la malattia, il contrario di una “good practice”.
 
Tuttavia vi possono essere medici disposti a vaccinare, che non diffondono teorie antiscientifiche, ma che rivendicano il diritto all’autodeterminazione, disposti a non ricorrere alla magistratura (la quale finora ha dato torto ai ricorrenti) e a subire la sanzione del demansionamento fino all’allontanamento dal posto di lavoro.
 
L’Ordine, nella sua autonomia, valuterà ciascun caso. In sintesi l’autodeterminazione del medico, come di ogni cittadino, quando vi è consapevolezza delle conseguenze, assume un valore deontologico diverso rispetto a espressioni o convincimenti che mostrano il rifiuto dei principi fondanti della scienza medica.
 
La questione fondamentale è che questa vicenda rappresenta l’occasione per riaffermare il valore della scienza, l’adesione alle buone pratiche cliniche, l’etica della responsabilità solidale del medico, il valore della democrazia come difesa della libertà nei limiti dei reciproci diritti, il consolidamento della relazione come comunicazione tra persone.
 
Gli Ordini, garanti della deontologia professionale, debbono fermamente sostenere che la medicina è sì un’arte complessa, fondata sulla relazione umana, ma si basa sull’adesione al metodo della scienza. Un medico non può venir meno a questo imperativo e confondere idee personali con movimenti antiscientifici pericolosi per la salute di tutta la comunità.
 
Il caso dei medici no vax è peculiare. Trascuriamo le posizioni “politiche”, spesso riferite al cosiddetto complottismo, ma riferiamoci a quell’insieme di pseudoteorie sui danni da vaccino, sulla realtà delle morti da covid e così via. In questi casi vale il criterio di demarcazione rispetto al ragionamento scientifico: si fanno affermazioni al di fuori dei canoni della scienza sottraendosi ai criteri di verifica e falsificabilità.
 
Gli Ordini debbono mostrare che i criteri che sostengono l’agire medico sono quelli della scienza e che le affermazioni pseudoscientifiche debbono essere isolate a salvaguardia della credibilità della professione.
 
Antonio Panti
 


03 settembre 2021
© Riproduzione riservata


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