È vero siamo in primo grado, ma la sanzione è di quelle che si fanno sentire. E se in appello venisse confermata, allora la decisione sarebbe davvero definitiva perché il giudizio davanti alla Corte dei conti si esaurisce con due soli gradi di giudizio.
La condanna - emessa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per l'Umbria con Sentenza 23 novembre 2022, n. 99 - è a poco meno di quanto richiesto dalla Procura e soltanto per avventura. Quindi non nel merito. La sostanza è rimasta intatta.
La condanna è per aver seguito delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi, gravemente carenti ed inefficienti, che hanno causato un pregiudizio alle casse della ASL per un ammontare di quasi 6 milioni di euro che si sono ridotti in sentenza a 5,5 soltanto perché una parte è risultata coperta da prescrizione che ha, quindi, estinto il credito relativo al danno anteriore al luglio 2016.
A fronte delle più numerose sentenze che si registrano in ambito sanitario da parte del giudice contabile, questa se ne differenzia perché non di un danno alla salute dei cittadini si tratta, ma delle modalità adottate per rifornirsi di materiale, pur sempre, finalizzato all’assistenza dei pazienti.
Oggetto il maxiappalto per il lavanolo e la sterilizzazione, prorogato per diversi anni, che ha riguardato la Usl Umbria e l’Ospedale di Perugia per il quale “i convenuti – si legge in sentenza – hanno utilizzato lo strumento in modo patologico e abusivo, con produzione di un consistente danno erariale”.
Tradotto da un giuridichese forse poco comprensibile, i convenuti sono i nove tra dirigenti ed ex dirigenti della sanità regionale tenuti al risarcimento, in favore dell’Azienda Ospedaliera di Perugia e dell’Usl Umbria 1, da 5,5 milioni di euro.
“Tutti i convenuti, infatti, in forme, tempi e modi diversi, hanno contribuito alla protrazione del servizio in capo al precedente affidatario, determinando la produzione del danno alla finanza pubblica derivante dalla mancata messa a concorrenza, attraverso condizioni economiche peraltro peggiorative rispetto a quelle proposte dal precedente affidatario”, hanno sentenziato i giudici contabili.
Naturalmente, ai sensi della legge che disciplina il giudizio contabile, ognuno risponderà del danno per la parte che vi ha preso il che significa che la sanzione pecuniaria in cui consiste la condanna complessiva non è uguale per tutti nel suo ammontare, ma rapportata alla funzione svolta ed al grado di partecipazione al fatto che è stato ritenuto causativo di danno alle casse dell’Amministrazione sanitaria.
Ai tre direttori sanitari, ad es., in considerazione del diverso ruolo, più secondario e meno rilevante, svolto nella vicenda rispetto agli altri convenuti, è stata imputata una quota minore del danno.
Questo procedimento davanti alla magistratura contabile nasce come un filone di una più vasta indagine (c.d. Concorsopoli) ma che riguarda specificamente le gare e gli appalti in sanità che ha portato i giudici ad accertare il danno, così quantificato, con riferimento alla differenza tra il costo delle prestazioni fatturate dal precedente aggiudicatario e quello in caso di gara nuova.
L’appalto che ha riguardato materassi, lenzuola, cuscini, sterilizzazione, ecc…., vinto da una determinata società nel lontano anno 2010, avrebbe dovuto scadere nel 2013, poi nel 2015, poi ancora nel 2017 – ma per motivi che i giudici hanno ritenuto assolutamente inconsistenti, così da portare alla condanna degli amministratori – si è protratto fino al 2021.
Troppi gli anni che “contrastano con qualunque canone in tema di concorrenza e libero accesso alle attività economiche”, come ha evidenziato la Procura, ricordando che “la proroga facile era una prassi diffusa nelle aziende sanitarie umbre” con chiaro riferimento alle energiche considerazioni che già in passato (era il 2020) aveva rilasciato l’ANAC sempre in merito.
Tanto ha fatto gridare la Procura alle “proroghe facili” ed alla “prassi diffusa” per rappresentare come fossero troppi gli anni in cui l’appalto si era snodato, con un’impostazione contraria alle norme sulla concorrenza, stimando deboli le giustificazioni rese dalle difese dei convenuti in giudizio che si sono sostanziate nella preoccupazione del futuro dei 60 lavoratori della locale azienda fornitrice o, ancor peggio nella difficoltà di ottenere il CIG necessario (il Codice identificativo di una gara), nonché nelle novità normative come quelle relative agli acquisti centralizzati.
È pur vero che la difesa deve sfoderare in giudizio le sue armi più affilate, ma altrettanto vero è che – in disparte la dubbia inerenza alle contestazioni effettuate – i giudici contabili, a fronte di una normativa in materia di appalti assolutamente rigorosa e massimamente rispettosa della tutela della concorrenza sono apparse non accoglibili, tanto ad affermare l’assenza di alcun “dubbio che le attività di programmazione, progettazione, ideazione, a monte, e quelle di effettiva realizzazione della nuova procedura a evidenza pubblica, a valle, sono state gravemente carenti e inefficienti, e che tali modalità di gestione abbiano determinato un rilevante pregiudizio alla finanza pubblica”.
Affermando, poi, con un richiamo esplicito alla normativa europea notoriamente condizionante quella nazionale, che le proroghe sono “uno strumento eccezionale e temporaneo”, mentre in questo caso è stato “patologico e abusivo, con produzione di un consistente danno erariale”, che è stato ritenuto contrassegnato da un elemento psicologico particolarmente qualificato come la colpa gravissima che ha distinto la gestione “macroscopicamente inefficiente in quanto le nuove gare andrebbero programmate ed effettuate prima della scadenza di quelle vecchie”.
Hanno riconosciuto in sentenza i giudici che né anteriormente alla scadenza originaria, né durante il periodo della prima proroga, sono state completate le procedure di gara per l’affidamento del servizio ad un nuovo soggetto,
Ora, sarà pur vero quanto evidenziato dalle difese dei convenuti, ma altrettanto vero è che non può farsene carico l’Amministrazione sanitaria la quale ha ben altre occupazioni alle quali tendere di più specifiche ed attinenti al servizio che deve svolgere per la totalità dei pazienti che si rivolgono alle sue cure.
Quindi, se vero è che il futuro occupazionale dei 60 lavoratori locali della società, allora in cassa integrazione e preoccupati per la possibile perdita dell’appalto, era un valore decisamente da non sottovalutare, altrettanto vero è che per tutelarlo non può giustificarsi una violazione della normativa europea e nazionale da parte di un’Amministrazione, quale quella sanitaria che in via istituzionale si occupa di altro, ovvero della tutela della salute della popolazione, non già di politica occupazionale, per di più di personale non proprio.
Come anche inconsistente è stata ritenuta la difficoltà di procurarsi il c.d. CIG per la concomitante nascita della Centrale Unica Regionale per gli Acquisti che avrebbe proceduto con una gara unica di cui, però, nelle proroghe adottate alcuna menzione si ritrova che – come evidenziato dall’accusa – bastava chiederlo all’ANAC, appositamente deputata al rilascio.
Fernanda Fraioli