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Lunedì 25 GIUGNO 2018
Sanità cosiddetta “integrativa” e codice deontologico



Gentile Direttore,
confesso che faccio parte di quei medici che non vedono di buon occhio l’avanzare della sanità integrativa. Come scrisse Ivan Cavicchi (QS 20 marzo, 3 e 20 aprile e 15 maggio 2017), il decreto legislativo sulla defiscalizzazione degli oneri per l’assistenza integrativa (aprile 2016) rappresentò una pesante “mazzata” per chi crede nel sistema universalistico.
 
Non soddisfatti del risultato ottenuto, i promotori del ritorno alle mutue, al fine di ottenere ulteriori vantaggi, forniscono informazioni confutate dalla realtà e dai numeri. L’ultima esternazione è avvenuta durante il “Welfare day” (QS 6 giugno 2018), il periodico evento organizzato da Previmedical e RBM.
 
Immancabilmente, come ogni anno, è passato il consueto messaggio terrorizzante sulla salute e sulla sanità italiana, come ricordato da Marco Geddes da Filicaia (QS 7 giugno 2018) , e la conseguente proposta di puntare sulla soluzione salvifica rappresentata dalla sanità integrativa.
 
Tutto questo accade mentre è stato ben documentato che la sanità integrativa comporta un aumento di spese sanitarie, il definanziamento del SSN, un aumento del consumo sanitario, un aumento dell’inappropriatezza delle prestazioni sanitarie, un’occasione per un arricchimento dei fondi e dei loro gestori e un rischio di aumento del malaffare sanitario. Lo si evince anche dagli autorevoli interventi di Alberto Oliveti (QS 9 maggio 2018), Nino Cartabellotta ( QS 2 marzo e 11 giugno 2018) e Alberto Donzelli (QS 23 aprile e 11 giugno 2018).

In questa “Lettera al direttore “vorrei aggiungere un ulteriore spunto di riflessione: il rischio, in un regime di convenzione con la sanità integrativa, di non ottemperare alle norme del codice deontologico. A tale fine, aldilà delle generiche formulazioni di principio espresse dai sostenitori della sanità integrativa, è opportuno descrivere cosa succede nella realtà di tutti i giorni. Un esempio è quanto raccontato da un neo iscritto (obbligato) a un fondo (QS 6 gennaio 2018). La sua esperienza, che è quella di migliaia di altri iscritti, si può riassumere in queste poche righe: assunto da una ditta, è stato obbligato a iscriversi a un fondo che, fra l’altro, propone un pacchetto di prestazioni sanitarie usufruibili ogni due anni composto da:
 - Prevenzione cardiovascolare
 - Prevenzione delle patologie oncologiche prostatiche (incluso Psa)
 - Prevenzione delle broncopneumopatie croniche (inclusa spirometria), alla quale è stata
successivamente aggiunta una radiografia del torace.
 
Il tutto viene proposto e attuato senza la preliminare visita di un medico, senza la prescrizione medica, eseguendo alcuni esami inappropriati e inducendo al consumismo sanitario.
In questo caso è evidente che gli articoli del codice deontologico a rischio di essere disattesi sono:
 
Art. 6
Qualità professionale e gestionale.
Il medico fonda l'esercizio delle proprie competenze tecnico-professionali sui principi di efficacia e di appropriatezza, …
Il medico, in ogni ambito operativo, persegue l'uso ottimale delle risorse pubbliche e private salvaguardando l'efficacia, la sicurezza e l'umanizzazione dei servizi sanitari, …
 
Art. 13
Prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.
La prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico, impegna la sua autonomia e responsabilità e deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico.
La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili, sull'uso ottimale delle risorse e sul rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza e di appropriatezza.
Il medico tiene conto delle linee guida diagnostico-terapeutiche accreditate da fonti autorevoli e indipendenti quali raccomandazioni e ne valuta l'applicabilità al caso specifico.
L'adozione di protocolli diagnostico-terapeutici o di percorsi clinico-assistenziali impegna la diretta responsabilità del medico nella verifica della tollerabilità e dell' efficacia sui soggetti coinvolti.
Il medico non acconsente alla richiesta di una prescrizione da parte dell'assistito al solo scopo di compiacerlo.
 
Art. 16
Procedure diagnostiche e interventi terapeutici non proporzionati.
Il medico, tenendo conto delle volontà espresse dal paziente o dal suo rappresentante legale e dei principi di efficacia e di appropriatezza delle cure, non intraprende né insiste in procedure diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente inappropriati ed eticamente non proporzionati, dai quali non ci si possa fondatamente attendere un effettivo beneficio per la salute e/o un miglioramento della qualità della vita.
Il controllo efficace del dolore si configura, in ogni condizione clinica, come trattamento appropriato e proporzionato.
Art. 79
Innovazione e organizzazione sanitaria.
Il medico partecipa e collabora con l'organizzazione sanitaria al fine del continuo miglioramento della qualità dei servizi offerti agli individui e alla collettività, opponendosi a ogni condizionamento che lo distolga dai fini primari della medicina. 
Il medico garantisce indipendenza di giudizio e persegue l'appropriatezza clinica nell’organizzazione sanitaria.
 
Esistono altri articoli del codice deontologico che potrebbero essere disattesi nel caso della trasformazione del SSN universalistico in un sistema mutualistico. Essi sono gli artt. 4 (Libertà e indipendenza della professione. Autonomia e responsabilità del medico), 5 (Promozione della salute, ambiente e salute globale), 14 (Prevenzione e gestione di eventi avversi e sicurezza delle cure), 20 (Relazione di cura), 22 (Rifiuto di prestazione professionale), 23 (Continuità delle cure), 30 (Conflitto di interessi), 31 (Accordi illeciti nella prescrizione), 33 (Informazione e comunicazione con la persona assistita), 54 (Esercizio libero professionale. Onorari e tutela della responsabilità civile), 59 (Rapporti con il medico curante) e 70 (Qualità ed equità delle prestazioni), ma per motivi di spazio si rimanda l’analisi ad altre occasioni.
 
Termino con una considerazione. Ogni anno leggo i resoconti dell’annuale “Welfare day (sottotitolato “people first” –sic!-)” organizzato da Previmedical e RBM dove si auspica una sinergia con il SSN. Tuttavia, ogni volta mi sovviene un passaggio del Vangelo secondo Luca che recita: un giorno il lupo e l’agnello convivranno insieme e così finalmente essi potranno giacere uno accanto all’altro. Ma a fronte dell’auspicio espresso trovo più illuminante la battuta di Woody Allen: ho il presentimento che l’agnello dormirà ben poco!
 
Nick Sandro Miranda
 

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