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QS Edizioni - giovedì 9 maggio 2024

Lettere al Direttore

Comitati etici territoriali e suicidio assistito. Anche questo decreto va rivisto 

di M. Piccinni, L. Busatta, D. Rodriguez e G. Marsico
immagine 27 marzo - Gentile Direttore,
l’art. 1 dello schema di decreto del Ministero della Salute, anticipato da Quotidiano Sanità il 21 marzo 2024, attribuisce il compito di “rilasciare un parere in relazione ai singoli casi concreti oggetto delle richieste di suicidio medicalmente assistito [SMA]” ai comitati etici territoriali competenti, previsti dal d.m. salute 26.1.2023 per la valutazione delle sperimentazioni cliniche sui dispositivi medici e sui medicinali per uso umano.

In una lettera inviata a Quotidiano Sanità il 7.2.2022 e sottoscritta da decine di professionisti, avevamo evidenziato alcune criticità nella bozza di decreto del 31.1.2022 di contenuto analogo alla bozza attuale. La parte contenente tali criticità fu poi stralciata dal testo definitivo, a seguito del confronto avvenuto in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Riprendiamo (rinviando al maggior dettaglio dell’allegato) le considerazioni allora svolte; esse sono ancora attuali e non sembrano in contrasto con il sopravvenuto documento del Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) del 24.2.2023, richiamato nella bozza di decreto ora in esame.

1) L’aspetto più problematico del decreto riguarda l’individuazione dei comitati per la sperimentazione clinica dei medicinali e dei dispositivi medici quali comitati competenti in tutto il territorio nazionale per le richieste di SMA. Tale scelta non tiene conto del fatto che, in diverse realtà regionali, esistono comitati più specifici di consulenza etica alla pratica clinica che dispongono già delle competenze e dell’esperienza più vicine all’assolvimento del compito di garanzia individuato dalla Corte costituzionale. Tale scelta non considera che numerose Regioni hanno individuato nei comitati per l’etica nella clinica gli organismi competenti, anche dando seguito a precedenti indicazioni del Ministero.

La scelta risulta inopportuna e non è necessitata né dall’attuazione della sent. n. 242/2019, né dalla risposta al Ministero del CNB, richiamata nella bozza di decreto; il CNB ritiene infatti che “Nelle regioni nelle quali sono presenti, tale compito potrebbe essere affidato ai Comitati Etici esistenti che non sono inclusi nell’elenco dei quaranta”.

2) Il decreto, lungi dal limitarsi a dare attuazione alla sentenza n. 242/2019: a) attribuisce ai comitati etici individuati compiti che esulano da quelli loro attribuiti dalla sentenza; b) introduce, innovando rispetto alla sentenza, la necessità di sentire soggetti diversi dal richiedente, dimenticandosi che è il richiedente la prima persona che va ascoltata; c) attribuisce al Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali “funzioni di indirizzo e di coordinamento sulle questioni afferenti l’attuazione della sentenza …” non previste dalla sentenza.

La Corte costituzionale ha affidato alle strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale la verifica delle condizioni che rendono legittimo l’aiuto al suicidio ed ha affiancato a tale verifica, di carattere clinico, i comitati etici cui è attribuita la funzione consultiva di fornire un parere per garantire la tutela delle situazioni di particolare vulnerabilità. I comitati etici, dunque, non sono autorizzati dalla sentenza ad accertare la sussistenza di requisiti e non possono verificare la capacità delle persone, come richiederebbe la bozza di D.M.

La bozza di D.M., in definitiva, attribuisce agli organismi individuati compiti diversi da quelli previsti dalla sentenza, determinando un possibile profilo di illegittimità costituzionale.

Conclusioni
Si auspica, in definitiva che, nella fase di discussione del decreto, non si dimentichi, anche in uno spirito di leale collaborazione tra Stato e Regioni, di valorizzare le potenzialità della rete di comitati per l’etica nella clinica già consolidati in alcune regioni del territorio nazionale e si trovino soluzioni che aiutino le strutture pubbliche competenti a dare risposte adeguate ai bisogni delle persone che vi si rivolgono.

Lo schema di decreto va rivisto, anche per evitare profili di illegittimità costituzionale, nel senso di a) lasciare alle Regioni la scelta di affidare i compiti ai comitati etici per l’etica nella clinica o a quelli territoriali, nel rispetto della necessità di “individuare l’organo collegiale terzo più idoneo a garantire la tutela delle situazioni di particolare vulnerabilità”; b) limitare i compiti dei comitati etici a quelli indicati dalla sent. n. 242/2019; c) stralciare l’obbligo procedurale di sentire soggetti diversi dal richiedente e l’attribuzione di funzioni non previste dalla sent. n. 242/2019 al centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali.

Mariassunta Piccinni
Professoressa associata di Diritto privato, Università di Padova, componente del Comitato etico per la pratica clinica dello Iov di Padova, componente del Comitato etico della S.I.A.A.R.T.I (Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva)

Lucia Busatta
Ricercatrice di Diritto Costituzionale, Università di Trento, Presidente del Comitato etico per la pratica clinica dell’ULSS 1 Dolomiti, e componente del Comitato etico per la sperimentazione clinica della Provincia Autonoma di Bolzano

Daniele Rodriguez
Professore ordinario i.q. nell’Università di Padova, presidente del Comitato etico per la pratica clinica dello IOV di Padova, componente del Nucleo etico per la pratica clinica dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano-Isontina, già vice presidente del Comitato etico sperimentazione farmaci dello IOV di Padova

Gaia Marsico
Esperta in bioetica, coordinatrice Comitato per l’Etica nella Clinica, Az. USL Toscana Nord Ovest


Lo spunto per la redazione di questo documento è nato nell’ambito delle riflessioni del Gruppo di Lavoro “Undirittogentile”.

A questa lettera al Direttore hanno aderito oltre 100 esperti in ambito giuridico, bioetico, medico e sanitario, inclusi numerosi componenti di comitati etici. Le loro firme sono riportate nel testo integrale allegato. Le adesioni sono a titolo personale e non impegnano le istituzioni indicate accanto alle firme.
27 marzo 2024
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