Potrà “negare il consenso – ai sanitari coinvolti – a praticare rianimazione cardiopolmonare, dialisi, ventilazione alimentazione forzata e artificiale”, “richiedere ai sanitari di apprestare, con la maggiore tempestività e con le anticipazioni consentite, le cure palliative più efficaci al fine di annullare ogni sofferenza, compreso l’uso di farmaci oppiacei, anche se questi dovessero anticipare la fine della vita del beneficiario”, ma anche “scegliere la struttura, anche all’estero, ritenuta più idonea per la tutela delle esigenze del beneficiario, indipendentemente dai rischi connessi al trasporto ivi del beneficiario”.
Sono questi i poteri che il Giudice tutelare del Tribunale di Grosseto ha attribuito all’amministratore di sostegno di un uomo di 69 anni, che aveva presentato ricorso affinché fosse nominata una persona con il compito di rappresentarlo in ambito sanitari o nell’ipotesi in cui non fosse più in grado di esprimere la propria volontà sulle terapie a cui eventualmente essere sottoposto.
Ricorso accolto dal Giudice tutelare, che ha stabilito inoltre che “l’amministratore dovrà riferire, per la prima volta dopo un anno dal conferimento dell’incarico (con nota scritta, corredata da copia della relativa documentazione), in merito alla attività di amministratore svolta e alle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario”.