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QS Edizioni - mercoledì 8 maggio 2024

I Piani di rientro. Il problema del blocco del turn over

28 maggio - Uno dei temi proposti dalle Regioni per il nuovo Patto della salute è quello della revisione, a cinque anni dalla loro introduzione, di alcune regole di gestione dei piani di rientro. Una esigenza resa più forte dalla possibilità, introdotta dalla legge 191/200915, per le regioni commissariate e dal Dl 78/2010 per quelle non commissariate, di prosecuzione dei Piani per un ulteriore triennio rispetto all’impostazione originaria. Tra i problemi particolarmente sentiti dalle regioni vi è quello delle modalità di erogazione dei finanziamenti, che condizionano le politiche di riequilibrio economico e finanziario e l'organizzazione dell'offerta sanitaria, il blocco del turn-over del personale sanitario e la prevalenza, nelle procedure di verifica, del rispetto degli obiettivi di carattere economico. Questo il punto della situazione contenuto nel ‘Rapporto 2013 sul coordinamento della finanza pubblica’ presentato questa mattina al Senato dalla Corte dei Conti.

Tra le misure di contenimento della spesa, uno dei temi sollevati è quello del blocco del turn-over. Il blocco delle assunzioni e di ogni altra forma di reclutamento, a fronte delle progressive uscite di personale per quiescenza, può incidere, infatti, sia sulla offerta sanitaria e il mantenimento dei Lea, sia sull’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio preventivati. (Si veda al riguardo «Monitoraggio Lea nelle regioni in piano di rientro»). L'esigenza di assicurare i livelli essenziali di assistenza induce i soggetti gestori del servizio a porre in essere talune procedure "alternative" per sopperire alla mancanza di personale dedicato (quali il ricorso ad prestazioni di lavoro straordinario o in regime di prestazioni aggiuntive, o altre fattispecie quali l'acquisto di prestazioni professionali da privati) che, tutte insieme, vanificano le conseguenze della misura rigorosa del blocco in termini di mancato risparmio, se non addirittura comportando maggiori costi.

Queste considerazioni, secondo quanto sottolineato dalle regioni, rendono maturi i tempi per rivedere – a parità di risparmi attesi nei Piani - le disposizioni relative al blocco del turn-over e dirigere le esigenze di riduzione del costo del personale su altri campi (rivisitazione delle dotazioni organiche, rideterminazione dei fondi della contrattazione integrativa) in modo da consentire almeno uno sblocco parziale delle assunzioni a tempo indeterminato. Le coperture economiche potrebbero insistere sulla riduzione delle voci di spesa straordinaria per il personale in servizio e di altre forme alternative di acquisto di prestazioni da privati e, solo ove necessario, con interventi di razionalizzazione di altre voci di spesa, diverse dal costo del personale, da concordare con le singole regioni.

Il sistema di monitoraggio dei Piani di rientro è allo stato molto complesso e orientato principalmente alla verifica documentale degli obiettivi economici e/o assistenziali. La riduzione del disavanzo economico rappresenta sicuramente un obiettivo fondamentale ma, dopo i primi anni di consistente riduzione, può comportare un peggioramento nella qualità dell'assistenza se non il rischio di mancata erogazione dei Lea. Le regioni hanno pertanto proposto, pur senza venir meno al controllo dell'aspetto economico, di valutare la possibilità di collegare la liberazione dei finanziamenti al progressivo ed effettivo miglioramento dell'attività assistenziale (chiusura o riconversione di almeno il 10 per cento dei piccoli ospedali; il miglioramento del case-mix dello 0,5; riduzione del day hospital del 15 per cento annuo con trasformazione in day service; conversione del 5 per cento dei posti letto chirurgici in week surgery; realizzazione di una rete oncologica) e di prevedere una periodica rimodulazione dei Piani anche alla luce delle modifiche normative che spesso incidono sul risultato atteso dai provvedimenti disposti.

Ferme restando le misure di aggravio del prelievo fiscali in caso di disavanzo, le regioni hanno richiesto che non si applichino il blocco totale del turn over del personale degli enti sanitari, il divieto di effettuare spese non obbligatorie, il blocco dei trasferimenti erariali non obbligatori e le sanzioni previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, qualora nell'ultimo triennio i costi totali del settore sanitario della regione si siano ridotti di almeno il 20%  e tale differenza sia maggiore nell'ultimo esercizio rispetto alla media dei due esercizi precedenti; oppure, qualora la capacità fiscale media pro capite della regione interessata sia inferiore rispetto alla media nazionale e si evidenzi che, qualora essa disponesse della capacità fiscale media, il disavanzo sanitario risulterebbe coperto; in tal caso, sarà considerata ad ogni effetto idonea misura di copertura la ripartizione del disavanzo sugli esercizi futuri in misura compatibile con la effettiva capacità fiscale della regione. Tali condizioni, nel caso delle regioni non in piano, dovrebbero consentire di portare l'acconto statale per il finanziamento in corso d'anno della quota indistinta del fabbisogno sanitario dal 98% al 99%, rimanendo l'1% subordinato alla verifica degli adempimenti regionali.
28 maggio 2013
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