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QS Edizioni - martedì 30 aprile 2024

La sintesi del nuovo Regolamento articolo per articolo

6 settembre - Il regolamento che ridisegna le modalità di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione è stato pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n 208 di oggi dando così il via libera all’emanazione del bando che consentirà ai giovani camici bianchi di mettersi in gioco per conquistare la specializzazione. Ma quali sono le novità del regolamento, in tutto 7 articoli che, secondo le intenzioni del Miur, puntano a semplificare le modalità di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione ed accelerare le tempistiche delle procedure di scorrimento delle graduatorie.
 
Ecco il regolamento articolo per articolo
 
 
L’art. 1 (Oggetto e definizioni) rimane sostanzialmente quello del Decreto fin ora in vigore (il n. 48/2015) e contiene le definizioni relative al provvedimento.
 
L’art. 2 (Ammissione alla scuola) stabilisce i requisiti di ammissione alle scuole di specializzazione, sottolineando che possono partecipare i laureati che hanno superato l’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione e rinvia al bando, che diventa un passaggio nodale per l’indicazione dei posti disponibili, temi dei quesiti, criteri di assegnazione del punteggio, tempi e modalità di svolgimento e correzione delle prove “necessari per garantire affidabilità, trasparenza e uniformità”. Prove di esame che si potranno svolgere non prima di 60 giorni dalla pubblicazione del bando.
Quali sono le novità? Innanzitutto, rispetto al precedente regolamento il termine finale di pubblicazione del bando è fissato al “31 maggio di ciascun anno” (precedentemente era fissato al 30 aprile) questo per tenere conto dei fabbisogni dei posti di specializzazione individuati dalla programmazione sanitaria del ministero della Salute. E ancora, rispetto alle precedetti norme il candidato può ora scegliere fino a un massimo di tre tipologie di scuole nell’ambito della medesima area (il limite era fissato a due tipologie di scuole nella stessa area).
 
L’art. 3 (Prova d’esame) la prova d’esame si svolge telematicamente ed è identica a livello nazionale. Consiste in una prova scritta (140 quesiti) a risposta multipla con cinque possibili risposte su argomenti generali del corso di laurea in medicina e su argomenti inerenti le diverse tipologie di scuola scelta.
Le prove di ammissione si svolgono a livello locale, in una o più sedi, nella medesima data per ogni singola tipologia e allo stesso orario. L’organizzazione della prova d’esame a livello locale compete alle Università presenti sul territorio “anche in forma aggregata tra loro per aree geografiche”.
 
La predisposizione dei quesiti in modalità informatica compete al Ministero e al Cineca, che possono avvalersi di soggetti esterni di comprovata esperienza, selezionati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza.
 
Per ogni riposta esatta ai 140 quesiti viene attribuito 1 punto, nessun punto per ogni riposta non data mentre quelle sbagliata comportano una decurtazione di 0,25 punti.
 
Vengono poi sottolineati i comportamenti vietati ai candidati: divieto di consultazione ed anche di detenzione di testi cartacei o digitali, di telefoni cellulari o altri strumenti, nonché di interazione tra candidati. Pena l’esclusione dalle prove.
 
L’art. 4 (Commissione nazionale) stabilisce che la Commissione nazionale (tenuta al segreto di ufficio) è composta da un direttore di una scuola di specializzazione, con funzioni di Presidente, e da almeno cinque professori universitari per ciascuna area. Sia il Presidente che i membri della Commissione possono essere in quiescenza, questo per assicurare una partecipazione a tempo pieno alle relative attività.
 
L’art. 5 (Valutazione dei titoli di studio e graduatoria). La Commissione nazionale può attribuire ai titoli fino ad un massimo di sette punti (non più fino a quindici) tenendo conto del voto di laurea (fino a un massimo di due punti per i 110 e lode e un minimo di 0,5 punti per un voto da 105 a 107), del curriculum - media ponderata complessiva dei voti degli esami sostenuti (fino a tre punti), di altri titoli (fino a due punti, ad esempio 0,5 punti per tesi di carattere sperimentale o 1,5 punto per il titolo di dottore di ricerca).
 
Una volta espletata la prova d’esame il ministero redige un’unica graduatoria nazionale di merito con il punteggio ottenuto da ciascun candidato per i titoli e nella prova d’esame. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che ha ottenuto il maggior punteggio nella prova di esame, in caso di ulteriore parità, il candidato più giovane. La graduatoria viene pubblicata entro venti giorni dallo svolgimento della prova d’esame.
Dopo la pubblicazione e delle graduatorie ogni candidato, sulla base di quanto indicato nel bando, deve scegliere le tipologie di scuola e le sedi, in ordine di preferenza. La mancata scelta di almeno una sede e di una tipologia di scuola e il mancato perfezionamento dell’immatricolazione, entro i termini indicati dal bando, determina la decadenza del candidato dalla procedura concorsuale.
 
E con la pubblicazione delle assegnazioni dei candidati alle scuole si consolidano definitivamente gli effetti delle scelte effettuate. Quindi eventuali rinunce a scuole, sedi e tipologie di contratti devono pervenire rigorosamente prima della data di pubblicazione delle assegnazioni dei candidati alle scuole. È precluso lo scambio di sede tra i candidati.
 
L’articolo sottolinea inoltre che non sono possibili subentri nei posti rimasti eventualmente non coperti a causa della mancata immatricolazione o rinuncia da parte dei candidati assegnati. Tuttavia si specifica anche che i contratti non coperti sono comunque oggetto, compatibilmente con le procedure ministeriali in atto, di riassegnazione nell’ambito del contingente dei contratti di specializzazione per i successivi anni accademici.
 
L’art. 6 (Abrogazioni) dispone l’abrogazione del Decreto del Miur 20 aprile 2015, n. 48.
 
L’art. 7 (Disposizioni transitorie e finali) stabilisce che il nuovo regolamento si applica ai concorsi per l’acceso alle scuole di specializzazione successivi alla sua entrata in vigore, ossia il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
6 settembre 2017
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