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QS Edizioni - martedì 19 marzo 2024

Governo e Parlamento

Obbligo green pass esteso. Fiducia anche alla Camera. Ecco tutte le misure

immagine 17 novembre - Il decreto ha introdotto dal 15 ottobre l'obbligo dell'esibizione della Certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati. Tra le novità dopo l'esame parlamentare, una norma transitoria, valida fino al termine dello stato di emergenza che prevede la possibilità da parte delle professioni infermieristiche, ostetriche, tsrm e altre professioni sanitarie di effettuare altre prestazioni al di fuori dell'orario di servizio per un monte orario complessivo non superiore alle 4 ore. IL TESTO
La Camera, dopo il voto di fiducia, ha votato in nottata il decreto recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening". Il provvedimento ora è legge.
 
Il testo ha introdotto (la norma è già in vigore dal 15 ottobre) l'obbligo dell'esibizione della Certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati.
 
Nel dibattito parlamentare è stata poi introdotta ed ora approvata una norma transitoria, valida fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid, che prevede la possibilità da parte delle professioni infermieristiche od ostetrica e de professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione appartenenti al comparto contrattuale pubblico della sanità, di effettuare altre prestazioni al di fuori dell'orario di servizio per un monte orario complessivo non superiore alle 4 ore.
 
Misura da non confondere però con una vera e propria intramoenia. Quest'ultima viene infatti regolata dalla legge 120/2007 e non presuppone solo 4 ore a settimana per poter effettuare prestazioni al di fuori dell'orario di servizio, oltre alla possibilità per il paziente di scegliere da chi essere assistito. Queste 4 ore invece serviranno a consentire a questi professionisti di lavorare in altri servizi (tipo ad esempio Rsa), ma solo dopo averli concordati con l'azienda che dovrà autorizzarli. Si tratta quindi solo di un temporaneo allenatamento dell'esclusiva per cercare di coprire la carenza di personale con quei professionisti che altrimenti, in base alla legge, non avrebbero altrimenti potuto farlo.

Ma ecco al sintesi del decreto articolo per articolo:

Gli articoli 1 e 3 - che inseriscono, rispettivamente, un articolo 9-quinquies ed un articolo 9-septies nel D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 - dispongono, per il periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021, l'obbligo di possesso - e di esibizione su richiesta - di un certificato verde Covid (in corso di validità) ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro - in cui si svolga l'attività del medesimo soggetto - sia nel settore lavorativo pubblico sia nel settore lavorativo privato.
 
Al riguardo, l'articolo 1 concerne i dipendenti pubblici e gli altri soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni, mentre l'articolo 3 concerne i lavoratori operanti nel settore privato, compresi i suddetti soggetti in formazione o volontari. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, puo' adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata . In attuazione di tali disposizioni è stato adottato il Dpcm del 12 ottobre 2021 che ha esteso (sempre con riferimento al periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021) l'applicazione delle condizioni in esame a tutti i soggetti che intendano accedere, per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione di servizi erogati dall'amministrazione, ad una struttura sede di uffici pubblici.
 
Le norme poste per il settore pubblico e per quello privato sono in larghissima parte identiche. Una delle differenze riguarda (comma 1, capoverso 7, dell'articolo 3) la possibilità, prevista per le imprese private aventi meno di quindici dipendenti, nel rispetto di determinati limiti e condizioni, di sospendere il lavoratore (a prescindere dalla successiva generazione di un certificato verde Covid) per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione - fermo restando che l'assenza ingiustificata, dovuta al divieto di accesso, determina in tutti i casi e in tutti i settori, pubblici e privati, l'esclusione, per le corrispondenti giornate, di ogni forma di remunerazione -. Sia nel settore lavorativo pubblico sia in quello privato viene prevista l'esenzione dalla condizione suddetta (ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro) del possesso del certificato verde Covid per i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il Covid.
 
Le norme in esame pongono inoltre, a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, l'obbligo di definizione delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche - anche a campione - del rispetto delle condizioni di accesso summenzionate nonché l'obbligo di svolgimento delle medesime verifiche (capoversi 4 e 5 dell'articolo 1, comma 1, e capoversi 4 e 5 dell'articolo 3, comma 1). Con una modifica approvata al Senato (che ha integrato il comma 1, capoverso 5, dell'articolo 1 e del comma 1, capoverso 5, dell'articolo 3) viene previsto che i lavoratori, pubblici e privati, possano richiedere di consegnare al proprio datore copia della certificazione verde Covid, con conseguente esonero dai controlli per tutta la durata della validità. Misura che ha destato alcune perplessità da parte del Garante della privacy.
 
L'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, inserisce un articolo 9-novies nel citato D.L. n. 52, diretto a specificare che, qualora la scadenza di un certificato verde Covid di un dipendente, pubblico o privato, si collochi nell'ambito della giornata lavorativa del soggetto, il medesimo può permanere nel luogo di lavoro, ai soli fini del completamento della medesima giornata lavorativa. Per l'ipotesi di accesso nei luoghi di lavoro in mancanza delle condizioni summenzionate e per l'inadempimento dei due obblighi suddetti a carico del datore di lavoro sono previste sanzioni amministrative pecuniarie (capoversi da 7 a 9 dell'articolo 1, comma 1, e capoversi da 8 a 10 dell'articolo 3, comma 1). Disposizioni specifiche sono previste per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice (capoverso 11 del comma 1 dell'articolo 1). Una clausola di chiusura viene posta per gli organi costituzionali (capoverso 12 dell'articolo 1, comma 1). Si ricorda inoltre che, nell'ambito del settore pubblico, alcune norme specifiche (nella materia in esame) sono poste dalla novella di cui all'articolo 2 per gli uffici giudiziari (la quale, in larga misura, rinvia a sua volta alle norme stabilite dalla novella di cui al presente articolo 1); il capoverso 10 dell'articolo 1, comma 1, estende alcune disposizioni specifiche di cui al suddetto articolo 2 anche ai casi in cui i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, e i componenti delle commissioni tributarie siano collocati fuori ruolo presso pubbliche amministrazioni.
 
L'articolo 2, attraverso l'inserimento di un articolo aggiuntivo nel decreto-legge n. 52 del 2021 (conv. legge n. 87 del 2021), prevede che i magistrati anche onorari per poter accedere agli uffici giudiziari, debbano possedere ed esibire le certificazioni verdi. Più nel dettaglio Il nuovo articolo 9-sexies, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, prevede che dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari, ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde Covid (comma 1).
 
Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 9-sexies, l'assenza dall'ufficio conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione è considerata assenza ingiustificata, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati: la retribuzione o gli altri emolumenti o compensi non sono dovuti limitatamente ai giorni di assenza ingiustificata. Ancora, il comma 3 configura come illecito disciplinare l'accesso dei soggetti di cui al comma 1 agli uffici giudiziari senza le certificazioni verdi. Tale illecito è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione è trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare. Il comma 4 prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e quelle di cui ai commi 2 e 3 - in quanto compatibili - si applichino anche ai magistrati onorari e ai giudici popolari.
 
Il comma 5 attribuisce ai responsabili della sicurezza interna delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria la responsabilità di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, consentendo agli stessi di avvalersi di delegati. Per gli uffici giudiziari ordinari, tali funzioni sono svolte dal procuratore generale presso la Corte d'appello. Le verifiche delle certificazioni verdi Covid sono effettuate con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 9-quinquies. Ulteriori modalità di verifica possono essere stabilite con circolare del Ministero della giustizia. Ai sensi del comma 6 l'accesso agli uffici giudiziari in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e la violazione degli obblighi di controllo previsti dal comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-quinquies. Il comma 7 richiama espressamente l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'articolo 9-quinquies. Il comma 8 esclude espressamente l'applicazione delle disposizioni su illustrate per i soggetti diversi dai magistrati anche onorari che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo.
 
L'articolo 3-ter, inserito nel corso dell'esame al Senato, specifica che anche per gli operatori del servizio civile universale, che prestano il proprio servizio presso soggetti pubblici o privati, si applicano le norme in esame relative al settore lavorativo pubblico o a quello privato, a seconda della natura del soggetto presso cui si svolga il servizio civile, per quanto concerne, in particolare, il mancato possesso della certificazione verde Covid-19.
 
L'articolo 3-quater reca una norma transitoria, valida fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid, in materia di compatibilità con altre prestazioni lavorative, rese da alcuni operatori sanitari del Servizio sanitario nazionale. La norma transitoria limita, nel periodo suddetto, l'applicazione delle norme vigenti, ivi richiamate, che escludono la possibilità di svolgimento di altre attività lavorative da parte del personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. La possibilità transitoria concerne lo svolgimento, da parte di personale rientrante nelle professioni infermieristiche od ostetrica ovvero nelle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ed appartenente al comparto contrattuale pubblico della sanità, di altre prestazioni al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a quattro ore.
 
La possibilità transitoria viene introdotta a condizione che gli incarichi esterni siano previamente autorizzati dal vertice dell'amministrazione di appartenenza; quest'ultimo, in sede di rilascio dell'autorizzazione, verifica: la compatibilità con le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale e con l’obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa (nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle medesime liste, anche in relazione all’emergenza pandemica da Covid); il rispetto della normativa sull'orario di lavoro.
 
L'articolo 4 reca misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi. In particolare:
- proroga dal 30 novembre al 31 dicembre 2021 la somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene Sars-CoV-2, stabilendo l'obbligo, per le farmacie e le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi, di applicare il prezzo calmierato secondo le modalità stabilite nei protocolli a tal fine definiti. Per le farmacie vengono anche stabilite, in caso di inosservanza, le relative sanzioni amministrative;
- stabilisce l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene Sars-CoV-2 per i soggetti che non possono ricevere o completare la relativa vaccinazione;
- autorizza per tali interventi la spesa di 115,85 milioni di euro per il 2021.
 
L'articolo 4-bis prevede che i datori di lavoro, pubblici e privati, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid, possano promuovere, nei luoghi di lavoro, campagne di informazione e sensibilizzazione sulla rilevanza della vaccinazione contro il Covid. Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2 negli ambienti di lavoro. Per lo svolgimento di tali campagne il datore di lavoro si avvale del medico competente, nominato dal medesimo datore nell'ambito della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni provvedono allo svolgimento delle campagne con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
L'articolo 5, modificato nel corso dell'esame al Senato, reca alcune novelle concernenti la disciplina generale delle certificazioni verdi Covid, posta dall'articolo 9 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni. Le modifiche riguardano l'inquadramento, ai fini della generazione di un certificato verde Covid, dell'ipotesi della guarigione - da un'infezione da Covid - successiva alla somministrazione di un vaccino contro il Covid (lettere b) e d) del comma 1); la modifica della decorrenza della validità del certificato verde Covid generato in base alla somministrazione di una sola dose di vaccino contro il COVID-19 (in luogo del ciclo ordinario eventualmente previsto per il relativo prodotto), relativamente ai soggetti in precedenza guariti dal Covid (lettera c) del comma 1).

L'articolo 6, stabilisce che le somme trasferite a Sport e Salute S.p.A. per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza da Covid (secondo quanto disposto dall'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73), ma non utilizzate, sono riassegnate al «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» e - a seguito di una modifica introdotta al Senato -, al Fondo per potenziare l'attività sportiva di base, di cui all'articolo 1, comma 561, della legge n.178 del 2020 (in luogo del "Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale" previsto nel testo originario del DL).
 
L'articolo 7 trasferisce al Ministero della salute il servizio di 'contact center' per l'acquisizione delle certificazioni verdi Covid, stanziando a tal fine un aggiuntivo finanziamento di 3 milioni di euro.
 
L'articolo 8 ha stabilito che, entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico-scientifico – previsto dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 – doveva esprimere il proprio parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative, in vista dell'adozione di ulteriori misure e tenendo conto dell'andamento dell'epidemia, dell'estensione dell'obbligo del possesso della certificazione verde Covid, di cui all'art. 9 del D.L. 52/2021 (L. 87/2021), e dell'evoluzione della campagna vaccinale.
L'articolo 8-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che, per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti, comprese le rappresentazioni in orario curricolare, si applicano, quanto all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, le disposizioni previste per lo svolgimento delle attività didattiche.

L'articolo 9 reca una norma di coordinamento in materia di certificati verdi Covid, al fine di inserire nell'articolo 9, comma 10-bis, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, il riferimento alle fattispecie, inerenti agli ambiti lavorativi, previste dalle novelle di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente D.L. n. 127.

L'articolo 10 reca le disposizioni finanziarie, autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del decreto-legge in esame.
 
L'articolo 10-bis contiene la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

L'articolo 11 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 22 settembre 2021.
17 novembre 2021
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