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QS Edizioni - lunedì 29 aprile 2024

Governo e Parlamento

Fascicolo sanitario elettronico. Garante Privacy: "Eccessivo utilizzo dati sensibili"

immagine 9 luglio - In una segnalazione al Parlamento si esprime preoccupazione per interventi contenuti nel Decreto del Fare e nel Disegno di legge sulle semplficazioni. Per quanto riguarda il Fse, le perplessità riguardano "l'ampliamento del novero delle informazioni utilizzabili non a fini di cura, ma di analisi e ricerca". 
Il Garante per la privacy, in una segnalazione rivolta al Parlamento, ha espresso preoccupazioni per alcuni provvedimenti contenuti nel recente “Decreto del Fare” e nel Disegno di legge sulle semplificazioni. Gli aspetti che attirano i maggiori timori sono quelli relativi a: informazioni personali tracciate per chi accede a internet via wi-fi; eccesso di dati sanitari a disposizione di Ministeri e Regioni; perdite di tutele per gli imprenditori.

Per quanto riguarda l'ambito sanitario, l'attenzione è focalizzata verso l'articolo 17 del Decreto del Fare che, modificando precedenti disposizioni in materia di Fascicolo sanitario elettronico (Fse), prevede che, ai fini di ricerca epidemiologica e di programmazione e controllo della spesa sanitaria, le regioni e le Province Autonome, il Ministero del Lavoro e il Ministero della Salute possano accedere alle informazioni sanitarie presenti nel Fse di tutti gli assistiti, compresi i documenti clinici prima espressamente esclusi.

"In questo modo - sottolinea una nota del Garante - le amministrazioni si troverebbero a utilizzare un'enorme mole di dati sensibili (ricoveri, accessi ambulatoriali, referti, risultati di analisi cliniche, farmaci prescritti) che, per quanto non immediatamente riconducibili agli interessati, non sono indispensabili per il raggiungimento di finalità diverse da quelle della cura". Il Garante esprime forti perplessità su tale ampliamento del novero delle informazioni oggetto di trattamento per finalità diverse da quelle di cura e chiede quindi che la norma venga modificata affinché i soggetti pubblici interessati possano accedere alle sole informazioni effettivamente necessarie per svolgere tali finalità. 
9 luglio 2013
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