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QS Edizioni - giovedì 2 maggio 2024

Governo e Parlamento

Spesa farmaceutica. Tar Lazio annulla determina Aifa su ripiano sfondamento 2013: “Illegittimi sconti per grossiti e farmacisti”

immagine 24 luglio - I giudici hanno sancito l’esonero dall’applicare la fissazione di uno sconto dello 0,64% a carico dei grossisti e dei farmacisti in via permanente, nonostante lo stesso fosse fissato in via temporanea. “E' evidente che la determinazione gravata, nel ripristinare con effetti permanenti il citato sconto previsto come una misura temporanea, non trova una base normativa legittimante, né risulta razionalmente giustificata sotto l'aspetto economico”. 
Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato dall’Associazione distributori farmaceutici (Adf), per l’annullamento della determinazione dell’Aifa riguardante le modalità per procedere al ripiano dello sfondamento del tetto dell'11,35% della spesa farmaceutica territoriale relativa all'anno 2013. In particolare viene sancito l’esonero dall’applicare la fissazione di uno sconto dello 0,64% a carico dei grossisti e dei farmacisti in via permanente, nonostante lo stesso fosse fissato in via temporanea.

Secondo i giudici “è evidente che la determinazione gravata, nel ripristinare con effetti permanenti il citato sconto previsto come una misura temporanea, non trova una base normativa legittimante, né risulta razionalmente giustificata sotto l'aspetto economico alla luce della vigente disciplina che ha più che dimezzato la quota di spettanza dei grossisti”.

Il Tar ha riconosciuto infatti le ragioni dell’Adf, secondo cui l’Aifa ha consentito, in modo illegittimo, solamente alle aziende farmaceutiche di partecipare al procedimento conclusosi con la contestata determina di ripiano, non riconoscendo tale facoltà alle imprese distributrici dei farmaci. La sentenza sottolinea comunque che “l'accoglimento della doglianza in questione, avente natura assorbente, comporta l'annullamento della contestata determinazione nella parte in cui ha previsto i singoli ripiani, mentre non inficia la disposizione con cui è stato previsto a carico dei grossisti a partire dal 1° maggio 2015 un ulteriore sconto dello 0,64% a favore del Ssn sul prezzo dei farmaci da quest'ultimo rimborsati, in quanto trattandosi di un atto generale lo stesso è sottratto alla disciplina relativa alla partecipazione procedimentale”.
24 luglio 2015
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