In totale sono 2038 le farmacie dei Comuni al di sotto dei 5000 abitanti che potranno godere, per l’anno 2008, delle agevolazioni previste nel decreto 3 dicembre 2010 del ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.45 (Serie generale) del 24 febbraio 2011. Oggetto del provvedimento è lo sconto che le farmacie devono obbligatoriamente praticare a favore del Servizio sanitario al momento di ricevere quanto loro dovuto dalle Asl.
Il decreto in questione, nell’applicare le norme relative alla proroga per il triennio 2007-2009, delle riduzioni a favore delle farmacie con bassi fatturati a carico del Ssn, individua due “fasce” di esercizi farmaceutici: la prima ricomprende le farmacie che nel 2007 abbiano registrato un fatturato Ssn per i farmaci in convenzione, inferiore a euro 150.000,00 al netto dell’Iva. Nella seconda fascia, invece, sono ricomprese le farmacie che – sempre nel 2007 – abbiano registrato un fatturato Ssn compreso tra 150.000,00 e 258.228,45 euro al netto dell’Iva.
L’articolo 1 (e unico) del Decreto ministeriale stabilisce quindi che le 559 farmacie di prima fascia siano esentate dallo sconto a favore del Ssn; per le farmacie della seconda fascia (sono 1479) viene disposta una riduzione del 23,69% dello sconto Ssn.