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QS Edizioni - sabato 4 maggio 2024

Governo e Parlamento

Ddl concorrenza. Farmacie. Più paletti per le società di capitali. Fascia C con ricetta resta in farmacia. Nuove norme per i piccoli comuni e sugli orari e i turni di apertura. Il nuovo testo

immagine 11 settembre - Le Commissioni riunite Finanze e Attività Produttiva hanno concluso ieri notte l’esame del ddl approvando alcuni emendamenti all’art.32 che riguarda le farmacie. Le società di capitali titolari di farmacie sono incompatibili con qualsiasi attività svolta da chi operi nel campo della produzione e informazione scientifica del farmaco e ai medici. Novità anche per orari e farmacie nei piccoli comuni. ECCO IL NUOVO TESTO.
Il ddl concorrenza è sostanzialmente pronto per l’Aula della Camera anche se prima saranno raccolti i pareri in sede consultiva delle diverse Commissioni competenti. Le Commissioni riunite Finanze e Attività Produttive hanno infatti concluso l’esame dei 32 articoli del provvedimento approvando ieri notte gli ultimi emendamenti proprio all’articolo 32 che riguarda le farmacie.
 
Non è passata l’ipotesi di ampliare la vendita di fascia C con ricetta anche a parafarmacie e corner della grande distribuzione, mentre sono stati introdotti alcuni paletti all’ingresso dei capitali in farmacia, che resta la vera novità del Ddl Guidi.
 
Incompatibilità per i soci delle società di capitali. Con gli emendamenti approvati viene infatti previsto che le società che potranno acquistare e gestire farmacie non potranno avere al loro interno persone che svolgano qualsiasi altra attività nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica.
 
Un’altra novità è che anche le nuove società di capitali dovranno tenere costantemente informata la Fofi e l’Ordine dei farmacisti provinciale, la Regione e la Asl di competenza sul proprio statuto e sulle successive variazioni comprese eventuali variazioni alla compagine societaria.
 
Farmacie nei piccoli comuni potranno cambiare sede. Viene poi previsto che nei comuni fino a 6.600 abitanti, alle farmacie che risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione è consentita la possibilità di trasferimento in ambito regionale, previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro.
 
E infine novità sugli orari delle farmacie: obbligo comunicazione per prolungamento. Il nuovo testo approvato ieri ribadisce che gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale “costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia”. Ma prevede l'obbligo di comunicare eventuali prolungamenti di orari e turni di servizio sia all'autorità sanitaria competente che alla clientela, mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.
11 settembre 2015
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