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QS Edizioni - mercoledì 1 maggio 2024

Governo e Parlamento

Stabilità. Sì della Camera. Le nuove assunzioni straordinarie in sanità anche per il personale tecnico professionale. Ora voto finale al Senato

immagine 20 dicembre - La novità in un emendamento votato in Aula ieri che allarga lo spettro di applicazione delle nuove norme, prima riservate solo a medici e infermieri, per far fronte ai vuoti di organico dopo l’entrata in vigore del nuovo orario di lavoro. Confermato l'obbligo di garantire stessi diritti di accesso ed erogazione delle prestazioni sanitarie ai pazienti fuori regione. Nessuno sconto obbligatorio per le prestazioni di alta specialità acquistate dal privato e dagli Irccs. Queste le principali novità rispetto al testo votato dal Senato. IL TESTO.
La Camera ha approvato questa notte, con 297 voti a favore e 93 contrari, il ddl di Stabilità che ora deve passare l’ultimo passaggio del Senato (in seconda lettura) che dovrebbe concludersi entro Natale. Primo appuntamento lunedì alla Bilancio e poi dal 22 in Aula per chiudere entro il 23 dicembre.
 
Per la sanità, rispetto al testo varato da Palazzo Madama il 20 novembre, la principale novità è quella delle nuove assunzioni straordinarie per far fronte all’emergenza creatasi dopo l’entrata in vigore lo scorso 25 novembre del nuovo orario di lavoro per il personale del Ssn che riguarderanno medici, infermieri e, novità del voto in Aula di ieri, anche il personale tecnico professionale.
 
Altra novità è l’istituzione delle unità di risk management in tutti gli ospedali e l’eliminazione delle disparità di trattamento sanitario per i pazienti provenienti da regioni diverse che ora avranno gli stessi diritti di accesso e di erogazione delle prestazioni dei pazienti residenti.
 
E infine è passata anche una norma voluta fortemente dal ministero della Salute, dove si prevede che l’obbligo di risparmio del 2% rispetto alla spesa del 2014, per l'acquisto da parte del SSN di prestazioni ospedaliere da soggetti privati accreditati ("sconto" introdotto dalla spending review di Monti del 2012), non si applica per l’acquisto di prestazioni di alta specialità e per l’acquisto di prestazioni erogate da parte degli IRCCS a favore di cittadini residenti in Regioni diverse da quelle di appartenenza degli IRCSS stessi. Mancati risparmi che saranno compensati agendo e razionalizzando altre aree della spesa sanitaria. 
20 dicembre 2015
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