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QS Edizioni - giovedì 9 maggio 2024

Governo e Parlamento

Contratti. “Quattro comparti e salvaguardia specificità”. Arriva Atto di indirizzo del Ministro Madia. Dirigenza amministrativa, tecnico professionale della sanità nel comparto Regioni

di L.F.
immagine 21 febbraio - Arrivano i “criteri direttivi” del Ministro della Funzione pubblica. Confermati i 4 comparti  (Sanità - Regioni e Autonomie locali - Funzioni centrali, Stato, Enti pubblici non economici e Agenzie fiscali - Scuola, Università, Ricerca e Afam). Tema della rappresentatività demandato alla trattativa. Ora l’esame passa al Comitato di Settore delle Regioni per il parere e per gli indirizzi specifici per ogni comparto. IL TESTO
Costituzione di quattro comparti procedendo all’accorpamento sulla base delle maggiori affinità ma con la salvaguardia dei settori che sono caratterizzati da una spiccata specificità sotto i profili funzionale e professionale e che presentano una significativa rilevanza in termini numerici di addetti e di amministrazioni. Questi i principali criteri direttivi per l’Aran contenuti nell’Atto di indirizzo del Ministro della Funzione pubblica Marianna Madia. Un documento propedeutico alla ripresa della trattativa per i rinnovi contratti pubblici per gli anni 2016-2018. Ora il testo sarà all’esame dei Comitati di settori per i pareri. Al contempo proseguirà il lavoro degli stessi Comitati per fornire gli indirizzi specifici per ogni comparto.
 
Oltre alle misure di carattere generale per quanto riguarda la sanità nell’Atto d’indirizzo viene prevista “la collocazione del personale dirigente amministrativo, tecnico e professionale della sanità nel ruolo unico della dirigenza regionale con la conseguenza che lo stesso troverà una sua più coerente collocazione nell’area in cui saranno ricompresi i dirigenti amministrativi delle regioni”.
 
Ma ecco una sintesi dell’Atto di indirizzo del Ministro della Funzione Pubblica:
 
L’Aran definirà l’accordo nazionale quadro attenendosi ai seguenti criteri direttivi:
 
- Costituzione di quattro comparti: (1) Sanità, (2) Regioni e Autonomie locali, (3) Funzioni centrali, Stato, Enti pubblici non economici e Agenzie fiscali, (4) Scuola, Università, Ricerca e Afam, procedendo all’accorpamento sulla base delle maggiori affinità (a cui in ogni caso potranno corrispondere massimo 4 aree dirigenziali separate);
 
- Salvaguardia dei settori che sono caratterizzati da una spiccata specificità sotto i profili funzionale e professionale e che presentano una significativa rilevanza in termini numerici di addetti e di amministrazioni.
 
Uniformità all’interno dei nuovi comparti. “Sarà compito della contrattazione uniformare la disciplina del rapporto di lavoro all’interno dei nuovi comparti, riconducendo, per quanto possibile, ad unitarietà la normativa contenuta nei diversi contratti collettivi nazionali riferiti ai dipendenti ricompresi nei suddetti comparti ed aree”. Nei limitati casi in cui la specialità di alcune professionalità o di alcuni istituti contrattuali siano tali da non consentire la piena o l’immediata omologazione delle discipline vigenti, il contratto collettivo nazionale di lavoro potrà prevedere norme differenziate tra i lavoratori appartenenti al medesimo comparto. In tali casi, il contratto quadro dovrà prevedere che, ferma restando l’unicità dei contratti collettivi di comparto e delle aree dirigenziali, gli stessi possano essere articolati in una ‘parte comune’, contenente gli istituti che si applicano ai lavoratori di tutte le amministrazioni inserite in ciascuno di essi e in una o più ‘parti speciali o sezioni’, dirette a normare alcuni aspetti del rapporto di lavoro che, anche nel nuovo contesto, necessitano di una distinta disciplina.
 
Dirigenza. “Per quanto riguarda le aree della dirigenza occorrerà temperare il principio, sancito dal legislatore, della corrispondenza tra l’assetto dei comparti e di quello delle aree con alcuni specifici aspetti che derivano dalle intervenute disposizioni legislative di cui la contrattazione dovrà tenere conto. Al riguardo, occorre, in particolare, tener presente che l’art. 11 comma1; lett b), numero 2), della legge 7 agosto 2015, n.124 ha previsto la collocazione del personale dirigente amministrativo, tecnico e professionale della sanità nel ruolo unico della dirigenza regionale con la conseguenza che lo stesso troverà una sua più coerente collocazione nell’area in cui saranno ricompresi i dirigenti amministrativi delle regioni”.
 
Rappresentatività. Possibili aggregazioni o riorganizzazioni. “Per quanto riguarda il profilo della rappresentatività delle organizzazioni e confederazioni sindacali rispetto ai nuovi comparti ed aree, sulla base dei dati da ultimo rilevati, la contrattazione potrà individuare eventuali soluzioni per favorire tempestivi processi di aggregazione o riorganizzazione che ritengano maggiormente funzionali rispetto alla nuova composizione dei comparti e delle aree stesse”.
 
L.F.
21 febbraio 2016
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