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QS Edizioni - giovedì 2 maggio 2024

Governo e Parlamento

Sunshine Act. Concluso l’esame degli emendamenti in Affari Sociali. Testo trasmesso alle Commissioni per i pareri

immagine 31 gennaio - Approvati nella giornata di ieri gli ultimi emendamenti all'articolo 6. Si riducono le sanzioni per le imprese che omettono di comunicare le partecipazioni azionarie, dei titoli obbligazionari e dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuali. Si dimezzano inoltre le sanzioni per le imprese produttrici che forniscono notizie false o incomplete nelle comunicazioni di erogazioni, relazioni di interesse o partecipazioni. Gli introiti delle sanzioni andranno al Ministero della Salute e, almeno per la metà, saranno destinati al conseguimento delle finalità della legge. GLI EMENDAMENTI
Concluso ieri in Commissione Affari Sociali l'esame degli emendamenti al Sunchine Act, la proposta di legge 'Sanità Trasparente' che punta a portare alla luce del sole i vantaggi e le erogazioni economiche delle aziende farmaceutiche verso organizzazioni sanitarie o operatori della salute. Il testo isultante dagli emendamenti approvati, sarà ora trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei rispettivi pareri.
 
Nella giornata di ieri, i deputati della XII Commssione hanno approvato gli ultimi emendamenti all'articolo 6 in tema di vigilanza e sanzioni. Tra le novità introdotte, vengono ridotte ad un importo tra 5.000 a 50.000 euro (inizialmente erano tra 30.000 e 150.000) le sanzioni amministrative per le imprese produttrici che omettono di trasmettere le comunicazioni di erogazioni, relazioni di interesse o partecipazioni, disciplinate dall'articolo 4. 
 
Dimezzate anche le sanzioni, ora previste per una somma da 5.000 a 100.000 euro (inizialmente erano da 20.000 a 200.000 euro), sia per le imprese produttrici che forniscono notizie false o incomplete nelle comunicazioni di erogazioni, relazioni di interesse o partecipazioni disciplinate dall'articolo 4, che sulle comunicazioni delle erogazioni e delle relazioni d'interesse dirette e indirette disciplinate dall'articolo 3.
 
Si è stabilito, inoltre, che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni dsono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute ed essere destinati, in misura pari alla metà, al conseguimento delle finalità della presente legge. 
 
Giovanni Rodriquez
31 gennaio 2019
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