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QS Edizioni - sabato 18 maggio 2024

Governo e Parlamento

Governo clinico. Novità per nomina primari

immagine 8 febbraio - La commissione di concorso, che selezionerà da 1 a 3 candidati, sarà composta anche da due primari della stessa disciplina ma diversa azienda. Lo prevedono gi emendamenti all’art. 4 del ddl sul Governo clinico approvati alla Camera. Novità anche per le nomine nelle Uo universitarie.
dalla commissione Affari Sociali della Camera via libera, con modifiche, all’articolo 4 del ddl sul Governo clinico dedicato agli Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura.

Le modifiche apportate al testo prevedono, in particolare, che l'azienda debba dare “adeguata pubblicità” ai criteri e alle procedure per la nomina dei primari e che della commissione giudicatrice facciano parte anche due direttori di struttura complessa “individuati tra il personale dipendente del Ssn della stessa disciplina ma comunque esterni all'azienda interessata alla copertura dei posti”.

La nomina dei responsabili di unità operativa complessa delle Università sarà invece “effettuata dal direttore generale su indicazione del Rettore, su proposta del coordinamento interdipartimentale o dell'analogo competente organo dell'Ateneo, sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare”.

La commissione, che “riceve dall’azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare”, effettuerà la scelta in base “all'analisi comparativa dei curriculum, dei titoli professionali posseduti, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio”. Quindi selezionerà “da uno a tre candidati che hanno ottenuto i migliori punteggi” tra cui il direttore generale individua il candidato da nominare, “motivandone analiticamente la scelta”. Se il dirigente a cui è stato conferito l’incarico dovesse lasciare il posto o decadere entro tre anni, “si procederà alla sostituzione scegliendo tra gli altri due professionisti facenti parte della terna iniziale”.

Ecco gli emendamenti e le nuove formulazioni all’art. 4 approvati dalla commissione Affari Sociali.

Al comma 1, dopo le parole: struttura complessa aggiungere le seguenti: previo avviso cui l'Azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità.
4. 2. Miotto.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: tra il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale della stessa disciplina.
*4. 3. Palagiano, Mura.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: tra il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale della stessa disciplina.
*4. 7. Miotto.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: tra il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale della stessa disciplina.
*4. 8. Pedoto.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ma comunque esterni all'azienda interessata alla copertura del posto.
4. 11. Palagiano, Mura.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere, in fine, la seguente: a-bis) La nomina dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria è effettuata dal direttore generale su indicazione del Rettore, su proposta del coordinamento interdipartimentale o dell'analogo competente organo dell'Ateneo, sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare.
4. 6. (Nuova formulazione) Miotto.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare e, sulla base dell'analisi comparativa dei curriculum, dei titoli professionali posseduti, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, seleziona da uno a tre candidati che hanno ottenuto i migliori punteggi. Il direttore generale individua il candidato da nominare sulla base della terna predisposta dalla Commissione, motivandone analiticamente la scelta. Qualora il dirigente a cui è stato conferito l'incarico dovesse lasciarlo o decadere entro 3 anni dalla nomina, si procederà alla sostituzione scegliendo fra gli altri due professionisti facenti parte della terna iniziale.
4. 13.(ulteriore nuova formulazione) Barani.
(Approvato)
 
8 febbraio 2012
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