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QS Edizioni - giovedì 2 maggio 2024

Governo e Parlamento

Peste suina e influenza aviaria: in Stato-Regioni l’accordo per maggiori regole per la sorveglianza

immagine 24 luglio - Alla Stato-Regioni di domani un accordo che riguarda cinghali, suini e divieti nelle zone a rischio di influenza aviaria di detenzione di anatre e oche insieme ad altre specie di pollame fino alla costruzione di nuovi allevamenti. IL TESTO.
Si rafforza la sorveglianza nei confronti della peste suina africana e influenza aviaria.

E si fa con un accordo Stato-Regioni su cui c’è già il consenso della Commissione salute, in programma alla Conferenza di domani.

Il primo passo è la sorveglianza passiva nelle popolazioni di cinghiali. L'obiettivo è il tempestivo riscontro dell'infezione da peste suina. La sorveglianza passiva su tutto il territorio nazionale sarà attuata attraverso la segnalazione e il controllo diagnostico di tutti i cinghiali rinvenuti morti (inclusi i morti per incidente stradale) e di tutti i casi sospetti (es. mortalità aumentata, sintomatologia riferibile a pesti suine).

Il ministero della salute, attraverso il Centro di referenza per le pesti suine dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Perugia, attiva il servizio di segnalazione, con l'istituzione di un numero verde e la messa a punto di una applicazione di messaggistica che permetta, in caso di rinvenimento dei cinghiali morti, incidentati o parti di animale riconducibile a cinghiali, la trasmissione in tempo reale delle informazioni ivi compresa la georeferenziazione.

Le Regioni stabiliscono con gli IZS competenti per territorio le modalità per la raccolta e gestione, la diagnosi e la distruzione in sicurezza delle carcasse o loro parti, anche attraverso l'adozione di una procedura sulla base delle proprie strutture e modelli organizzativi interni.

Per gli allevamenti di suini in conformità a quanto previsto dal regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR n. 320/1954, ogni caso sospetto è immediatamente segnalato al Servizio veterinario localmente competente che adotta tutte le misure previste dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda l’influenza aviaria, nelle regioni ad alto rischio sono individuate zone a rischio di introduzione e diffusione dei virus influenzali ad alta patogenicità distinte in: a) zone ad alto rischio di introduzione e di diffusione o Zone A; b)zone ad alto rischio di introduzione e di maggiore diffusione o Zone B.

Nelle Zone A c’è il divieto di detenzione di anatre e oche insieme ad altre specie di pollame, salvo eventuali deroghe rilasciate alle condizioni di cui all'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005.

Nelle Zone B il divieto è di detenzione di anatre e oche insieme ad altre specie di pollame e di costruzione di nuovi allevamenti avicoli all'aperto, compresi quelli di selvaggina da penna da ripopolamento, comprese le riconversioni.
24 luglio 2019
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