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QS Edizioni - sabato 18 maggio 2024

Ecco cosa prevede il Dpr

14 aprile - In tutto 18 articoli che attuano quanto previsto dal Decreto Baduzzi, con l’obiettivo di garantire un’idonea copertura assicurativa a medici&co, siano liberi professionisti convenzionati o dipendenti del Ssn, che a causa di redditi troppo bassi o perché sono stati rifiutati dal mercato assicurativo o per la giovane età non sono in grado di rispondere degli eventuali danni derivanti dall’attività professionale.
È quanto garantisce lo schema di Dpr sulla “Disciplina dei requisiti minimi e uniformi per l’idoneità dei contratti di assicurazione stipulati dagli esercenti le professioni sanitarie”, approvato lo scorso 18 dicembre dalla Conferenza Stato Regioni e che ha ora ricevuto il parere favorevole dal Consiglio di Stato.
Vediamo in sintesi le principali norme contenute nel Dpr.

Il provvedimento prevede la costituzione di un Fondo ad hoc che garantisca, nei limiti della disponibilità del fondo stesso, un’idonea copertura assicurativa ai professionisti. Il fondo è alimentato da un contributo posto a carico del professionista che faccia richiesta di accesso e da un contributo di solidarietà a carico di tutte le imprese di assicurazione autorizzate ad assicurare danni derivanti dall’attività medico professionale.  
 
Ambito di applicazione.
Ricomprende: l’attività svolta in ambito libero professionale e quella resa in convenzione con il Ssn; quella svolta come dipendente del Ssn e quindi anche quella svolta in extramoenia e intramoenia. Resta  fermo l’obbligo assicurativo previsto solo per i liberi professionisti (art 1)
 
A chi si applica
Il provvedimento si applica a tutti gli esercenti delle professioni sanitarie sia liberi professionisti sia dipendenti. Quindi medici chirurghi, odontoiatri, biologi, fisici, chimici farmacisti, veterinari, psicologi, infermieri, ostetriche, infermieri pediatrici, podologi, fisioterapisti, logopedisti, ortottisti-assistenti di oftalmologi, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnici riabilitazione psichiatrica, terapisti occupazionali, educatori professionali, tecnici audiometristi, tecnici sanitari di radiologia medica, di neuro fisiopatologia, ortopedici, audio protesica, della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igienisti dentali, dietisti, tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei lunghi d lavoro, assistente sanitari (art. 2)
 
I requisiti per accedere a Fondo
L’accesso al fondo è consentito a tutti esercenti delle professioni sanitarie che a causa di redditi troppo bassi o perché sono stati rifiutati dal mercato assicurativo o per la giovane età non sono in grado di sostenere i costi per un’idonea copertura assicurativa.
L’accesso al fondo è inoltre assicurato con priorità ai professionisti più giovani di età anagrafica abilitati all’esercizio della professione da non oltre 10 anni (art. 3)
 
Requisiti minimi per l’idoneità dei contratti di assicurazione
 
È stato previsto un massimale minimo di 1mln di euro per anno e per sinistro.
I contratti stipulati a decorrere dal 14 agosto 2013 devono prevedere un periodo di retroattività della copertura di almeno un anno e un periodo di ultrattività  della copertura assicurativa per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro dieci anni dalla cessazione definitiva dell’attività professionale e sempre che siano riferite ad eventi avvenuti nel periodo di operatività della copertura. L’ultrattività è estesa anche agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta.
 
Il premio di tariffa deve essere rimodulato in aumento o in diminuzione ad ogni scadenza contrattuale dopo il verificasi o meno del sinistro.
 
Le assicurazioni possono recedere dal contratto solo in caso di condotta colposa reiterata del professionista accertata con sentenza definitiva che abbia comportato il risarcimento del danno.
Se la richiesta di risarcimento è presentata all’azienda sanitaria questa deve darne comunicazione al professionista interessato all’apertura del sinistro.
 
Medici&co possono stipulare coperture assicurative anche attraverso convenzioni collettive o polizze collettive attraverso i propri sindacati.
 
La franchigia non è opponibile da medici&co al terzo danneggiato e l’assicurato deve avvisare l’assicuratore del sinistro entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento o dal momento in cui ne ha avuto conoscenza.
 
I contratti di assicurazione non devono prevedere lo scoperto (art. 4).
 
Il Fondo rischi sanitari e il Comitato del Fondo
Il fondo – soggetto patrimoniale autonomo e separato - è costituito presso Consap Spa che lo gestisce e lo amministra attraverso un Comitato ad hoc vigilato dal Merf e dalla Salute. Il Comitato determina anche condizioni limiti e modalità di accesso al fondo (artt. 5-6).
Fanno parte del Comitato, rappresentanti: dell’Ania, dei mediatori di assicurazione, del ministero della Salute, dello Sviluppo Economico, del Mef, delle Regioni e delle federazioni degli Ordini professionali o dei Collegi o per le professioni non ordinate dell’Associazione maggiormente rappresentativa.
 
Quando interviene il Fondo
 
Nel caso in cui il professionista dimostri di aver corrisposto un premio assicurativo superiore ai parametri stabiliti dalla legge, il fondo provvede a rimborsare all’assicurato il surplus del premio versato nei limiti e nelle modalità fissate dal Comitato.
 
Nel caso in cui professionista dimostri di avere ricevuto tre rifiuti sul mercato assicurativo da tre gruppi assicurativi anche attraverso i propri intermediari, il fondo provvede alla ricerca di un’idonea polizza assicurando (art. 7)
 
14 aprile 2015
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