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QS Edizioni - sabato 27 luglio 2024

Lavoro e Professioni

Lavoratori con malattie oncologiche. “Riconoscimento invalidità e periodo di comporto di almeno 12 mesi”. Intervista a Chiara Tenerini (FI)

di Domenico Della Porta
immagine 27 novembre - "Non tutti i malati oncologici vengono infatti definiti invalidi o portatori di handicap. Ciò nonostante le terapie cui devono sottoporsi possono minare pesantemente il loro stato di salute. A tal proposito si rende opportuno prevedere, anche per questi malati, il diritto di accedere a 30 giorni di permesso straordinario". Così la prima firmataria della proposta di legge che punta a modificare la 104/92.

L’integrazione delle Commissioni Mediche per il riconoscimento dell’invalidità con un medico specialista in oncologia e con uno psicologo, quando occorre trattare una pratica di un ammalato di tumore e l’estensione dei permessi previsti dalla normativa per i familiari degli ammalati riconosciuti “gravi” anche agli stessi lavoratori ammalati, successivamente alla fase acuta della propria patologia, durante i periodi di riabilitazione e per i controlli periodici cd fallow up.

Per il lavoratore che sta affrontando un tumore, decidere come gestire il problema proprio in relazione al lavoro è una scelta molto personale. I risultati di numerose ricerche hanno mostrato che l’attività lavorativa può contribuire al benessere generale dei pazienti, aiutandoli a conservare la routine quotidiana, a mantenersi attivi dal punto di vista fisico e mentale, a preservare le relazioni sociali ed evitare l’isolamento. In alcuni casi, tuttavia, il lavoro può essere anche una fonte di stress e preoccupazioni in una fase della vita già di suo particolarmente impegnativa. Inoltre i cambiamenti connessi alla malattia e il relativo impatto emotivo, così come gli effetti collaterali delle terapie, possono rendere difficile mantenere la consueta produttività. È perciò importante trovare un giusto equilibrio tra vita familiare, gestione della malattia e lavoro, tenendo conto che esistono ancora delle lacune alle tutele specifiche per i lavoratori oncologici.

Nella proposta di legge “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e altre disposizioni recanti misure a favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche”, presentata qualche mese fa, d’iniziativa della deputata Chiara Tenerini, responsabile nazionale del dipartimento Lavoro di Forza Italia, a 31 anni di promulgazione della precedente normativa, si mettono a fuoco situazioni e bisogni correlati ai vuoti ancora da colmare.

Dalla lettura della sua proposta onorevole Tenerini, viene fuori un’analisi del fenomeno che ci porta a riflettere sulla necessità di intervenire con dei correttivi da apportare alla normativa vigente.
In molti casi, infatti, i malati di cancro si trovano a fronteggiare le problematicità connesse al tornare alla vita di tutti i giorni, a riprendere l'attività lavorativa che avevano lasciato a causa della malattia, per sentirsi di nuovo produttivi e socialmente utili, scontrandosi, la maggior parte delle volte, con resistenze psicologiche, fisiche, economiche e legislative. Proprio su questi aspetti, in letteratura, si riscontrano notevoli evidenze circa gli effetti positivi e negativi del cancro sull'occupazione, sul ritorno al lavoro e sugli aspetti psicosociali dei pazienti. Il reinserimento lavorativo di un paziente affetto da patologia oncologica ha una valenza molto importante a causa dell'impatto che ha il lavoro sulla vita sociale, lavorativa e privata. Il lavoro, infatti, è collegato ad aspetti quali: l'identità personale, il senso di normalità, l'appartenenza ad una comunità, il mantenimento di una propria autostima e, infine, alla remunerazione.

Oltre agli aspetti menzionati, il ritorno al lavoro si scontra anche con delle barriere aziendali che rendono ancor più difficoltoso il reinserimento sociale. Molto spesso i lavoratori malati di cancro impattano con un ambiente lavorativo poco adeguato, con mansioni non adatte e con la percezione di essere discriminati. Tutti questi elementi portano a creare il cosiddetto assenteismo lavorativo. Infatti, si è stimato che la durata media dell'assenza da lavoro è 151 giorni durante e dopo il trattamento primario. Questa durata si è rivelata significativamente più lunga in pazienti sottoposti a chemioterapia o a trattamenti multimodali, come anche in pazienti economicamente più disagiati con un carico di lavoro alto e con un livello d'istruzione basso.

Quali sono brevemente gli elementi da inserire nella 104/1992?
Innanzitutto il riconoscimento dell’invalidità e/o dell’handicap. L'articolo 4, comma 1, della legge n. 104 del 1992 prevede che "Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali".
Ciononostante, nella prassi accade che all'interno delle commissioni mediche delle ASL non sia presente un oncologo esperto della patologia in esame. Ciò può comportare un errore nella definizione del singolo caso e nell'accertamento del livello di handicap o invalidità poiché tale valutazione viene effettuata da chi non ha le specifiche competenze medico-scientifiche.

Onorevole Tenerini c’è nella sua proposta una modifica del periodo della proroga di assenza per la malattia. Di cosa si tratta?
Il periodo di comporto non è uguale per tutti i dipendenti, ma cambia a seconda del tipo di contratto (a termine o a tempo indeterminato), dell'inquadramento, dell'anzianità e del contratto collettivo applicato. In molti contratti nazionali lo stesso si attesta tra i 6 mesi e i 12 mesi. Ben si comprende che non tutti i lavoratori sono nelle condizioni, dopo sei mesi, di tornare a svolgere la mansione lavorativa ricoperta prima della malattia. Basti pensare alle donne operate di tumore alla mammella, che non possono essere in grado, dopo sei mesi, di svolgere un'attività che comporti un determinato uso del braccio, come le macchiniste o le addette alle pulizie (anzi tali attività vengono esplicitamente vietate dagli oncologi per un periodo molto maggiore di sei mesi).

In questo caso si rende necessario l'innalzamento del limite individuato dalla legge prevedendo un limite minimo di 12 mesi di comporto, indipendentemente dall'anzianità e dall'inquadramento del lavoratore. In alternativa è auspicabile prevedere un cambio di mansione, laddove possibile e previo accordo con il datore di lavoro, compatibile con lo stato fisico attuale di quel paziente. In ultimo occorre rilevare come il percorso riabilitativo successivo all'attestazione dello stato di malattia, possa essere oltremodo invalidante per il paziente non più definito malato in senso stretto ma costretto a sottoporsi a cure a volte pesanti, anche per parecchi anni, e percorsi di screening ravvicinati. Per tale ragione si ritiene ragionevole istituire tre giorni di permesso retribuiti al mese per seguire le cure invalidanti prescritte e per tutta la durata delle stesse.

Non vengono trascurati i lavoratori oncologici non riconosciuti invalidi?
Certo. Non tutti i malati oncologici vengono infatti definiti invalidi o portatori di handicap. Ciò nonostante le terapie cui devono sottoporsi possono minare pesantemente il loro stato di salute. A tal proposito si rende opportuno prevedere, anche per questi malati, il diritto di accedere a 30 giorni di permesso straordinario, attualmente previsti solo a discrezione dell'azienda e rimodulabili di anno in anno. Ciò previa presentazione della documentazione sanitaria idonea a comprovare la necessità dei giorni sopra menzionati per l'effettuazione dei controlli medici e per un massimo di 18 mesi.

Domenico Della Porta

27 novembre 2023
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