Il Tribunale del Lavoro di Busto Arsizio ha accolto il ricorso di un dirigente medico, dipendente a tempo indeterminato, nei confronti del quale l'Ospedale, per generiche esigenze di servizio, aveva rigettato la richiesta di aspettativa per motivi di lavoro.
La sentenza del Giudice del Lavoro ha riconosciuto, interpretando e conseguentemente applicando quanto previsto dall'art. 10 del Ccnl integrativo 2004, che l'Ospedale debba necessariamente concedere l'aspettativa richiesta dal dirigente medico per motivi di lavoro, negando quindi ogni tipo di discrezionalità, per tutta la durata del contratto a tempo determinato. Nel caso di specie l'aspettativa era stata richiesta a seguito della vincita di un posto a tempo determinato, ottenuto con la partecipazione ad un avviso pubblico per titoli e colloquio.
25 gennaio 2013
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