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QS Edizioni - venerdì 3 maggio 2024

Lavoro e Professioni

Farmacia dei servizi. Napolitano respinge ricorso dei chimici: "Nessuna invasione di campo"

immagine 18 febbraio - È quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica che lo scorso gennaio ha respinto il ricorso straordinario proposto dall’Unione Sindacati Chimici Italiani e altri contro il Dm 16/12/2010 sui limiti e le condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza. IL DECRETO.
Non c’è violazione delle competenze professionali delle competenze dei chimici nel DM 16/12/2010 inerenti le prestazioni analitiche di prima istanza effettuabili in farmacia. A stabilirlo il decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio che ha respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dall’Unione Sindacati Chimici Italiani (Usinci) e altri.

In particolare, nel parere reso alla Presidenza della Repubblica, il Consiglio di Stato ha ritenuto di aderire all’orientamento maturato in sede giurisdizionale (TAR Lazio, Sez. III quater, sentt. Nn. 1814/2012; 980/2012; 981/2012). “Invero – chiariscono i giudici amministrativi – il tipo di analisi effettuabile presso le farmacie in virtù dell’art. 8, comma 2, lett. b bis) del d. lgs. n. 502 del 1992, come modificato dal d. lgs. n. 153 del 2009, attiene esclusivamente “alle prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo”, ossia, in osservanza dei principi descritti nella legge di delega, ad analisi di laboratorio di prima istanza effettuate utilizzando semplici strisce e reattivi predosati che consentono di eseguire ricerche mediate auto impiego. … omissis … In relazione a tale attività di autocontrollo non sussiste allora alcuna speciale riserva in favore di professioni regolamentate, quale quella di chimico, le cui attività riguardano analisi di laboratorio non di prima istanza e non effettuabili direttamente dall’interessato”.

Il Consiglio di Stato ha piuttosto evidenziato che la normativa in questione circonda, semmai, l’attività analitica di prima istanza di particolari cautele rispetto a quelle che il paziente prenderebbe in proprio, prescrivendo che i test vengano effettuati “nei limiti dei rispettivi profili professionali” da personale infermieristico o sociosanitario in possesso delle conoscenze necessarie e sotto la responsabilità del farmacista titolare o direttore responsabile della farmacia, il quale deve informare l’utente che i risultati del test vanno verificati da parte del medico, al quale compete l’indicazione terapeutica appropriata.

I giudici hanno infine sottolineato che l’ambiente farmacia (e le apposite aree destinare all’attività di analisi di prima istanza) non può essere equiparato a strutture ambulatoriali o a laboratori di analisi, che consistono in strutture destinate alla analisi, alla diagnosi o alla terapia medica extraospedaliera.


Soddisfazione da parte della Federazione degli Ordini dei farmacisti (Fofi): “La decisione recepisce pienamente le tesi federali che sono state sostenute in sede giudiziale a supporto della legittimità della normativa in materia di nuovi servizi delle farmacie”.

 
18 febbraio 2013
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