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QS Edizioni - venerdì 17 maggio 2024

Lavoro e Professioni

Corte dei conti. Niente dismissione per le farmacie comunali sotto i 30.000 abitanti

immagine 18 settembre - Lo prevede un parere della Corte dei conti delle Marche che ha operato una distinzione positiva tra i servizi pubblici locali e le Farmacie Comunali. “L’esercizio in forma di società di una farmacia nei piccoli Comuni non ricade nell’obbligo di dismissioni delle partecipazioni societarie”. Il parere è stato richiesto dal Comune di Chiaravalle (An). Gizzi (Assofarm): “Risultato positivo”.
Farmacie comunali? No all'obbligo per i Comuni con meno di 30.000 abitanti di dismissione delle partecipazioni societarie. Lo prevede un parere della Corte dei conti che ha operato una distinzione positiva tra i servizi pubblici locali e le Farmacie Comunali che, oltre certamente a svolgere un servizio per un determinato territorio, garantiscono anche un più universale diritto alla salute dei cittadini e pertanto non deve rientrare nel novero dei servizi “contendibili sul mercato”. Di conseguenza i giudici contabili hanno ritenuto che l’esercizio dell’attività di gestione di una Farmacia da parte del Comune non ricada nell’obbligo di dismissione delle partecipazioni societarie previsto dall’art. 14, comma 32, del d.l. 78/2010.
 
"Un risultato pienamente positivo - ha dichiarato il Presidente di A.S.SO.FARM. Venanzio Gizzi - che conferma quanto sosteniamo da anni: le Farmacie Comunali hanno natura e finalità non compatibili con gli obblighi connessi alla disciplina generale dei servizi pubblici locali e del patto di stabilità".
18 settembre 2013
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