A rettifica della precedente comunicazione Enpaf concernente il contributo una tantum per i titolari di farmacie rurali sussidiate si segnale che “nella deliberazione 60/2013, contenente la regolamentazione del contributo una tantum ai titolari di farmacie rurali sussidiate, è stata richiesta la produzione di un attestato della Asl o di un’altra autorità pubblica a certificare la posizione di titolare individuale della farmacia e la permanenza della posizione stessa ininterrottamente per un quinquennio”.
In proposito l’Enpaf precisa che “quanto sopra può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva, in base alla vigente normativa, e non necessita della produzione di alcun certificato. Nel sito internet dell’Ente la relativa modulistica è stata opportunamente modificata”.