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QS Edizioni - domenica 19 maggio 2024

Lavoro e Professioni

Farmacie. Il Consiglio di Stato smentisce il Tar e giudica irrilevante il conflitto d'interesse dei Comuni

di Paolo Leopardi
immagine 8 aprile - Le decisioni della III Sezione del Consiglio di Stato smentiscono la sentenza del Tar del Lazio e pongono la parola "fine" alla nota  questione del conflitto d’interesse dei Comuni quali titolari di farmacie e quali organizzatori delle farmacie sul territorio
Come tutti ricorderanno il Tar del Lazio con tre sentenze del luglio 2013 aveva annullato la Revisione straordinaria delle farmacie di Roma Capitale conseguente alla pubblicazione del D.L. 1/2012 convertito con modificazioni nella L. 27/2012.
Ebbene, detta decisione fondava le sue basi sul vizio di incompetenza essendo stata la Revisione assunta con provvedimento di Giunta anziché di Consiglio Comunale. Sulla base di detta decisione la Pubblica Amministrazione decideva di investire il Consiglio comunale del problema per “correggere” il proprio vizio ed approfittare, nelle more, di adeguare il provvedimento anche in considerazione della riduzione del numero di abitanti di Roma Capitale calcolati nell’anno 2013 rispetto al dato assunto per la citata revisione al 31 dicembre 2010.

Ma, in data 19 settembre 2013 con le due sentenze nn. 467 e 468, la III Sezione del Consiglio di Stato decideva in maniera opposta a quanto affermato dal Tar Lazio ed affermava la competenza della Giunta Municipale anziché del Consiglio. Di conseguenza, Roma Capitale si vedeva obbligata a far valere le proprie ragioni impugnando le sentenze del TAR del Lazio innanzi al Consiglio di Stato. Di lì veniva facile l’accoglimento, da parte del Consiglio di Stato, delle ragioni della Pubblica Amministrazione prima in maniera interlocutoria con le ordinanze del 12 dicembre 2013 e poi definitivamente con le decisioni della III Sezione numeri 1638 e 1639 depositate il 7 aprile 2014.

Ormai, quindi, in materia di competenza della Giunta Municipale e di irrilevanza della nota questione del conflitto d’interesse dei Comuni quali titolari di farmacie e quali organizzatori delle farmacie sul territorio possiamo porre la parola "fine". Restano in piedi le singole e specifiche ragioni di merito proposte dai vari ricorrenti lungo la Penisola che tuttavia, raramente, vengono prese in considerazione. Nella fattispecie, affermano le sentenze in parola, il Comune ha in proposito esercitato un’attività tecnico-discrezionale allo stesso spettante con scelte insindacabili in quanto immuni da manifesta irrazionalità o illogicità.
Ed in tre righe il Consiglio di Stato “archivia" le lamentele dei ricorrenti.
 
Avv. Paolo Leopardi
8 aprile 2014
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