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QS Edizioni - mercoledì 15 maggio 2024

Lavoro e Professioni

Sospeso dentista che pubblicizzava attività privata sulle schede di dimissione

immagine 22 giugno - La Cassazione ha confermato la sospensione per due mesi dall'esercizio della professione nei confronti di un odontoiatra che pubblicizzava il centro medico di proprietà della moglie sulle schede di dimissioni (Sdo) dell'Ospedale per il quale prestava servizio.
Ha violato la legge e il Codice deontologico, traendo indiretto vantaggio dal pubblicizzare ai pazienti dell’ospedale pubblico nel quale lavorava il centro medico privato di proprietà della moglie, anche con riferimento all'applicazione di tariffe scontate, indipendentemente dalla complessità e difficoltà della patologia. Per questo la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del 3 marzo 2011 n. 5117, ha confermato la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie nei confronti di un odontoiatra.
La decisione dei giudici di merito chiude così una vicenda iniziata nel 2004 con la sanzione disciplinare deliberata dalla Commissione odontoiatri dell'Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Bergamo. Contro questa, che prevedeva la sospensione per due mesi dall’esercizio della professione, l’odontoiatra aveva presentato ricorso, respinto tuttavia dalla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie con decisione n. 69/2007, depositata il 17 ottobre 2008.
Ora anche il ricorso contro lo svolgimento del procedimento è stato respinto, con la sentenza della Cassazione che ha in pratica confermato la condanna inflitta all’odontoiatra per aver agito illegittimamente al fine di acquisizione di clientela a favore della società della moglie e, quindi, traendo indiretto vantaggio, in violazione degli artt. 24, 52, 53, 54, 61 e 13 del Codice di deontologia e della Legge 175/92.
 
Avv. Paolo Leopardi
22 giugno 2011
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