La vicenda trae origine dal ricorso promosso da un titolare di una farmacia privata che ha impugnato la determina comunale di avvio di una procedura pubblica gara per la scelta di un partner privato per la “costituzione di una società mista per la gestione delle farmacie comunali”.
In particolare, il ricorrente, pur non avendo partecipato alla gara, ha denunciato l’illegittimità della previsione del bando riguardante l’incompatibilità “tra la gestione della farmacia comunale e la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia”.
I Giudici, nel respingere il ricorso, hanno sostenuto la sussistenza della predetta incompatibilità affermando che “la formulazione del citato art. 8 L. n. 362/1991, indicativa e comprensiva delle varie incompatibilità concernenti i singoli farmacisti, ha chiaramente la ratio di rendere applicabile anche nei confronti dei partecipanti alle società di persone o alle società cooperative a responsabilità limitata le incompatibilità per i farmacisti persone fisiche titolari o gestori di farmacie, già disseminate in numerose disposizioni di legge. Conseguentemente oggi tale divieto deve necessariamente ritenersi operante anche nei confronti dei soci delle società di gestione delle farmacie comunali, in coerente applicazione dei parametri costituzionali di riferimento”.
28 febbraio 2017
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