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QS Edizioni - lunedì 29 aprile 2024

Lavoro e Professioni

Cassazione: niente mansioni superiori per la sostituzione di un dirigente di secondo livello

immagine 28 aprile - La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ha respinto un ricorso contro la sentenza della Corte di Appello de L'Aquila per il riconoscimento delle mansioni e della realztiva retribuzione di una dottoressa a cui era stato affidato l'incarico di sostituzione di un dirigente di secondo livello: la sostituzione fa parte dei compiti della funzione unitaria ed economicamente basta la relativa indennità sostitutiva. LA SENTENZA.  
Nulla da fare per una dottoressa incaricata dell’Ufficio farmaceutico territoriale come responsabile, in mancanza del titolare, nel ricorso che questa ha presentato alla Cassazione contro la decisione della Corte di Appello de L’Aquila che non le ha riconosciuti diritti alle mansioni superiori.
 
I giudici della Cassazione hanno ritenuto di respingere tutti i punti del ricorso in quanto, come già sottolineato in una sentenza del 2015: “...la sostituzione nell'incarico del dirigente medico del SSN ai sensi dell'art. 18 del c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000 non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e del livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 cod. civ.".
 
La sezione Lavoro della Cassazione ha spiegato nella sentenza che la sostituzione di dirigenti di grado più elevato è un compito già incluso in modo strutturale nella funzione unitaria, anche quando si tratta di una sostituzione vicaria per temporanea mancanza del titolare. Il fatto di essere vicari, non comporta da parte del sostituto l’abbandono dei suoi compiti originari, ma solo il loro graduale ampliamento fino all'eventuale completa assunzione di quelli di struttura complessa.
 
Di conseguenza secondo la Cassazione è corretta la sentenza d'Appello che ha escluso la legittimità della richiesta della ricorrente sul fatto che le funzioni di struttura complessa non fossero prevalenti, “ossia non fossero svolte con carattere di continuità, frequenza e sistematicità”.
 
Dal punto di vista economico poi, la Cassazione ha affermato che al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità “sostitutiva”, anche se l’incarico è poi proseguito, come nel caso di specie oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) necessari per la procedura per la copertura del posto vacante: l'indennità sostitutiva è già corrisposta in base alle reali responsabilità assegnate al dirigente, a prescindere dal livello retributivo che gli spetta.
28 aprile 2017
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