toggle menu
QS Edizioni - venerdì 3 maggio 2024

Lavoro e Professioni

È dovere del lavoratore adottare ogni accorgimento per rendere possibile la visita fiscale

di Maria Parisi
immagine 16 luglio - Il mero obbligo di essere fisicamente all’interno dell’abitazione o nelle pertinenze della stessa non esaurisce i doveri di reperibilità del lavoratore: permettere lo svolgimento della visita si traduce infatti nel dovere di adottare un comportamento di diligenza tale da consentire agevolmente al medico fiscale l’individuazione della località e del numero civico
ll dipendente assente dal lavoro per malattia ha l’obbligo di reperibilità nella propria residenza o in altro luogo, purché correttamente indicato nel certificato medico e regolarmente comunicato al datore di lavoro, durante le fasce orarie stabilite dalla normativa vigente per permettere lo svolgimento dell’eventuale visita medica di controllo domiciliare.
 
E’ intuibile che il mero obbligo di essere fisicamente all’interno dell’abitazione o nelle pertinenze della stessa non esaurisca i doveri di reperibilità del lavoratore: permettere lo svolgimento della visita si traduce infatti nel dovere di adottare un comportamento di diligenza tale da consentire agevolmente al medico fiscale l’individuazione della località e del numero civico.
 
Pertanto, “Case Sparse”, località non segnalate sulle comuni mappe, numeri civici non riportati all’esterno del condominio o non visibili, civici accessibili da una via diversa da quella riportata nel certificato medico, pulsantiere dei citofoni che non riportano il nominativo del dipendente, citofoni rotti, non sentire il citofono perché in quel momento c’è la radio accesa, si è sotto la doccia o in cantina, presenza di cani liberi che impediscono di avvicinarsi all’abitazione in sicurezza, sono tutte situazioni che di fatto ostacolano e talvolta impediscono al medico fiscale di svolgere correttamente il suo lavoro.
 
Chiunque debba ricevere una consegna da un corriere si premura di fornire le indicazioni suppletive per essere facilmente reperibile, ma raramente viene adoperata la stessa accortezza nei confronti del medico di controllo, che purtroppo non possiede nel suo equipaggiamento sfere di cristallo né mappe satellitari speciali.

A tal proposito si è espressa più volte la Corte di Cassazione, affermando che deve essere considerata assenza ingiustificata non soltanto l’assenza fisica senza valida motivazione, ma anche qualunque condotta tenuta dal lavoratore che per incuria o negligenza impedisca al medico fiscale di svolgere l’accertamento sanitario. La prova dell’osservanza del dovere di diligenza in tali situazioni incombe al lavoratore (v. Cass., 18 novembre 1991, n. 12534; Cass., 23 marzo 1994, n. 2816; Cass., 14 maggio 1997, n. 4216; Cass., 19 febbraio 2016, n. 3294).

Rispetta tale orientamento la recente sentenza del primo marzo 2017 con la quale è stato respinto il ricorso presentato da una dipendente delle Poste, sanzionata dal datore di lavoro per assenza ingiustificata alla visita fiscale, benché presente nell’abitazione, con la seguente motivazione: Le indicazioni fornite e precisate dalla lavoratrice in merito all’indirizzo di reperibilità non hanno consentito al medico fiscale, nel corso della visita di controllo, di individuare l’abitazione al domicilio indicato dalla ricorrente, pur avendo egli chiesto informazioni ai soggetti residenti nella Corte.

La ricorrente sosteneva di essere stata presente al domicilio indicato per la visita (casa accanto al n. 111) il giorno dell’accertamento sanitario e di aver apposto un cartello sia sul campanello che su tavola di legno bianca, circostanza ritenuta dal giudice in contrasto con quanto redatto nel verbale medico, per cui si deve ritenere che il cartello o non ci fosse, o non fosse visibile. Comunque, le indicazioni offerte dalla ricorrente non erano idonee a consentire al medico fiscale l’espletamento della visita, risultando evidente che la lavoratrice non avesse adottato tutti gli accorgimenti indispensabili per rendere possibile la visita (Tribunale di Lucca sentenza n. 85 del 1° marzo 2017).

E’ opportuno infine ricordare che nell’espletamento delle proprie funzioni il medico fiscale è un pubblico ufficiale e quanto da lui verbalizzato è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso. 
 
Maria Parisi
ANMEFI (Associazione Nazionale Medici di Medicina Fiscale)
16 luglio 2018
© QS Edizioni - Riproduzione riservata