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QS Edizioni - mercoledì 1 maggio 2024

Lavoro e Professioni

Counselor. Consiglio di Stato accoglie appello AssoCounseling

di Paola Porciello
immagine 22 gennaio - L'Associazione AssoCouseling si vede nuovamente riconosciuto, mediante decisione del Consiglio di Stato, il diritto a far parte dell'elenco delle associazioni professionali non regolamentate (o prive di Albo), ribaltando la sentenza del Tar del Lazio sostenuta dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli Psicologi. LA SENTENZA
L'Associazione AssoCouseling, che rilascia l'attestato di qualificazione professionale dei servizi di counseling ai sensi della legge 4/2013, si vede nuovamente riconosciuto, mediante sentenza del Consiglio di Stato, il diritto a far parte dell'elenco delle associazioni professionali non regolamentate (o prive di Albo), tenuto dal Ministero dello Sviluppo economico (MISE).
 
Nel 2016 l'associazione dei counselor si era opposta alla sentenza del Tar del Lazio del 17 novembre 2015 che accoglieva il ricorso del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Psicologi (Cnop) nei confronti del provvedimento con il quale il Ministero dello Sviluppo economico aveva inserito AssoCounseling nell'elenco delle associazioni professionali non regolamentate, disponendone la cancellazione.
 
La richiesta del Cnop sosteneva l'illegittimità dell'inclusione dell'AssoCounseling nell'elenco del MISE, a protezione degli interessi degli psicologi professionisti iscritti al relativo Albo, titolari del diritto di esercitare in via esclusiva tutte le attività previste dalla legge del 1989 che istituiva l'ordinamento dello psicologo.
 
La legge 4/2013, argomenta il Consiglio di Stato, non specifica però quali siano le misure che gli uffici del MISE devono mettere in atto per vagliare l’accoglibilità o meno dell’istanza di una associazione di imprenditori o professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini o collegi, se non dal punto di vista prettamente compilativo dell'iter di iscrizione. Gli uffici del MISE si limitano a vagliare gli elementi documentali richiesti dalla legge, senza l'obbligo di svolgere alcun filtro e senza entrare nel merito dei contenuti di tale documentazione.
 
La conclusione del Consiglio di Stato, come si legge nella sentenza, respinge le censure proposte in primo grado dal Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi "in quanto dalla fonte legislativa istitutiva dell’elenco e disciplinante le modalità di esercizio del relativo potere ministeriale non traspare nessun obbligo di accentuazione indaginistica a carico del ministero procedente".
 
Dunque la sentenza del Tar ha erroneamente ritenuto che il MISE "avrebbe dovuto svolgere una istruttoria maggiormente approfondita, fino a doversi sincerare se, effettivamente e concretamente, sotto ogni sfaccettatura della caleidoscopica attività di counseling (per come emerge dalla lettura degli atti prodotti nei due gradi di giudizio), si potesse assolutamente escludere l’emersione di tratti di sovrapposizione tra l’attività svolte dal counselor e quella dispiegata dallo psicologo professionista...".
 
Paola Porciello
22 gennaio 2019
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