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QS Edizioni - lunedì 6 maggio 2024

Lavoro e Professioni

Inail sospende termini prescrizione per conseguimento prestazioni per tutti gli infortuni sul lavoro

di Domenico Della Porta
immagine 4 aprile - “In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’Inail è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”. LA CIRCOLARE
Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni Inail per tutti gli infortuni sul lavoro, soprattutto per gli operatori sanitari, quale conseguenza ad esposizione del rischio biologico professionale da nuovo Coronavirus.
 
In una nuova circolare dell’Istituto Assicuratore di 12 pagine (allegata) vengono fornite, infatti, dettagliate ed esaustive indicazioni sulle prestazioni garantite in caso di contagio di origine professionale. Per il presidente dell’Istituto Franco Bettoni “questa emergenza conferma che è necessario ampliare la platea degli assicurati”, come anche QS ha sempre sostenuto, anche tra i medici cosiddetti “convenzionati” di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali e continuità assistenziale (ex guardia medica) ancora privi della copertura Inail.
 
E’ un passo importantissimo che ha compiuto l’Istituto, ha sottolineato Filippo Anelli, Presidente FNOMCeO, attraverso il quale si conferma il giusto riconoscimento degli Operatori Sanitari che operano dal primo giorno della pandemia in prima linea, anche con sistemi di protezione a volte non idonei.
 
“In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si precisa nel documento, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’Inail è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.
 
“Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni di cui al comma 1, i termini di prescrizione. Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell’Inail, previsti dall’articolo 83 del d.p.r. n. 1124 del 1965 che scadano nel periodo indicato al comma 1.  Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Tutti i casi accertati di infezione sul lavoro da Covid-19 faranno scattare la piena tutela dell’Inail, come per gli altri infortuni o malattie, già a partire dal periodo di quarantena”, continua il presidente Bettoni, sottolineando la piena disponibilità dell’Istituto a venire incontro ai propri assicurati.
 
Tenendo presente che milioni di lavoratori sono esposti alla minaccia del virus, per una corretta rilevazione dei casi a fini statistico-epidemiologici, ci siamo già attivati per codificare il Covid-19 come nuova malattia-infortunio”, ha aggiunto sottolineando anche come l’emergenza Coronavirus abbia “riportato in primo piano la necessità di garantire le stesse tutele ai milioni di lavoratori che non sono assicurati con l’Inail e non possono quindi accedere a rendite e indennizzi in caso di contagio”.
 
Per il presidente dell’Istituto, infatti, “la recente estensione ai rider è solo il primo passo di un ampliamento della platea dei nostri assicurati, che dovrà includere le professioni che si collocano a metà strada tra subordinazione e autonomia, che oggi sono molto più vulnerabili di fronte alla minaccia del virus”, facendo capire, appunto, la volontà di aprire ai medici convenzionati.
 
Per il Sovrintendente Centrale Sanitario Inail, Patrizio Rossi, il rischio è aggravato per operatori sanitari e categorie in costante contatto con l’utenza. 
“Come chiarito dalla circolare, l’ambito della tutela Inail riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico, considerata l’alta probabilità che questi lavoratori vengano a contatto con il virus.
Lo stesso principio si applica anche ad altre categorie che operano in costante contatto con l’utenza, sottolinea Rossi, come i lavoratori impiegati in front-office e alla cassa, gli addetti alle vendite/banconisti, il personale non sanitario degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, e gli operatori del trasporto infermi.
 
Il Sovrintendete Sanitario ha detto che l’assicurazione sarà estesa anche ai casi in cui l’identificazione delle cause è più difficoltosa. In tali casi la circolare spiega che, al fine di garantire la piena tutela, si dovrà fare ricorso agli elementi epidemiologici, clinici, anamnestici e circostanziali.
 
Il termine iniziale della tutela decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro, attestato dalla certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l’inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo Coronavirus., attraverso la trasmissione telematica all’Inail da parte del medico certificatore.
 
Permane inoltre l’obbligo di denuncia/comunicazione di infortunio per il datore di lavoro, quando viene a conoscenza del contagio occorso al lavoratore. 
In caso di decesso, ai familiari spetta anche la prestazione economica una tantum del Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, prevista anche per i lavoratori non assicurati con l’Inail.
 
Sono tutelati dall’Istituto, inoltre, anche i casi di contagio da nuovo Coronavirus avvenuti nel percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, che si configurano come infortuni in itinere. 
Poiché il rischio di contagio è molto più probabile a bordo di mezzi pubblici affollati, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza è considerato, ha aggiunto Rossi, necessitato l’uso del mezzo privato, in deroga alla normativa vigente e fino al termine dell’emergenza epidemiologica.
 
La circolare fornisce chiarimenti anche sulla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per le richieste delle prestazioni Inail nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il primo giugno 2020, disposta dal decreto Cura Italia dello scorso 17 marzo. 
La sospensione si applica anche alle richieste di rendita in caso di morte in conseguenza di infortunio e alle domande di revisione delle rendite per inabilità permanente, per infortunio e/o malattia professionale.
 
Domenico Della Porta
Esperto FNOMCeO Gruppo di Lavoro Prevenzione e Sicurezza Operatori Sanitari
4 aprile 2020
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