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QS Edizioni - giovedì 2 maggio 2024

Lavoro e Professioni

Coronavirus. In caso di infezione riconosciuta il periodo di quarantena viene tutelato dall’Inail

di Domenico Della Porta
immagine 15 aprile - La tutela copre l’intero periodo di quarantena e quello eventualmente successivo, dovuto a prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta al lavoro. In tutti gli altri casi, stante quanto previsto dal dpcm del 4 marzo 2020, il periodo di sorveglianza sanitaria con isolamento fiduciario è di competenza Inps, codificandola nelle certificazioni Inps con il codice V29.0. 
Ulteriori precisazioni sono state diffuse dall’INAIL, rispetto a quelle già pubblicate da QS, sempre con riferimento all’applicazione della circolare n. 13 del 3 aprile 2020, documento, quest’ultimo, che ha fornito indicazioni sulle prestazioni garantite dall’Istituto ai suoi assicurati in caso di infezione da nuovo Coronavirus di origine professionale.

Confermando che in questa circostanza, come per gli altri casi di infortunio, il datore di lavoro deve procedere alla denuncia/comunicazione di infortunio ai sensi dell’art. 53 del dpr 30 giugno 1965, n. 1124 e s.m. con il certificato redatto dal medico che ha effettuato la diagnosi, l’INAIL ha richiamato l’attenzione sui casi in cui è da porre in riserva di regolarità.

Si tratta di una condizione che viene posta in tutti i casi in cui i dati sanitari disponibili non consentono di porre diagnosi di certezza, anche per le categorie di lavoratori a rischio richiamati nella nota della Direzione centrale rapporto assicurativo e della Sovrintendenza sanitaria centrale Inail del 17 marzo 2020.
 
In caso di assenza di infezione da nuovo Coronavirus, il caso non potrà essere accolto dall’Inail per mancanza dell’evento tutelato, cioè della malattia/infortunio, in quanto la qualificazione di Covid-19 quale infortunio Inail è oggi fondata sulla positività del test di conferma.
Allo stato la diagnosi di sospetto clinico, data la variabilità di quadri e la sovrapposizione con altri processi morbosi, non è da solo utile per ammissione a tutela.

Tuttavia, stante la segnalata incostanza nell’effettuazione dei test su tampone, secondaria alle difficoltà operative in fase di emergenza, in tali fattispecie può intendersi per conferma diagnostica ai fini medico-legali-indennitari, la ricorrenza di un quadro clinico suggestivo di Covid19, accompagnato da una rilevazione strumentale altrettanto suggestiva, in compresenza di elementi anamnestico-circostanziali ed epidemiologici dirimenti. Potrà confortare la diagnosi il risultato del test sierologico, qualora disponibile.

E’ stato chiarito poi, che nel caso di infezione riconosciuta come malattia-infortunio Inail, il periodo di quarantena viene tutelato dall’Istituto. La tutela copre l’intero periodo di quarantena e quello eventualmente successivo, dovuto a prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta al lavoro.

In tutti gli altri casi, stante quanto previsto dal dpcm del 4 marzo 2020, il periodo di sorveglianza sanitaria con isolamento fiduciario è di competenza Inps, codificandola nelle certificazioni Inps con il codice V29.0.

Con l’occasione l’Istituto, attraverso una specifica pubblicazione ha sottolineato che il prolungarsi nel tempo dell’emergenza sanitaria può aumentare in maniera crescente pressione e paura nel personale sanitario, e comportare una cronicizzazione dello stress legato al lavoro.
Se prolungato nel tempo e accompagnato da pressione intensa, lo stress può determinare un esaurimento delle risorse psicologiche e in alcuni casi l’emergenza di burn-out.

Nel 2019, il burn-out è stato incluso nell’11ª revisione dell’International Classification of Diseases (Icd-11) come fenomeno occupazionale e secondo la definizione è una sindrome derivante da stress cronico sul posto di lavoro, non adeguatamente gestito.
Il burn-out è caratterizzato, in particolare, da una sensazione di impoverimento delle energie o esaurimento, un aumento della distanza mentale e di sentimenti negativi o cinici verso il lavoro e gli altri, una ridotta efficacia professionale.

L’esposizione a stress cronico può impattare sulla salute psicofisica della persona in diversi modi, che vanno da problemi di concentrazione e memoria, problemi somatici e alterazioni del comportamento, fino a sintomi di ansia e depressione, senso di impotenza e anche ad uno stato di sofferenza conclamata come il burn-out.

Può inoltre modificare le risposte fisiologiche e i comportamenti, e avere un’interazione con la malattia, anche esponendo maggiormente l’operatore sanitario al pericolo di contagio.

Un'altra conseguenza della forte pressione percepita, sottolinea la pubblicazione Inail, è la messa in atto di sistemi di compensazione dallo stress che potrebbero tradursi in comportamenti non salutari, quali consumo di alcol, tabacco e medicinali. Tali problematiche sono già oggetto di interesse scientifico ed è dimostrato che, in situazioni di emergenza, rischiano di riguardare un alto numero di operatori.

Ci troviamo di fronte ad un quadro di rischi psicosociali vale a dire quegli aspetti di organizzazione e gestione del lavoro, e relativi contesti sociali, che possono portare all’emergenza di stress lavoro correlato, rischio assolutamente da valutare in questi ambiti lavorativi.

Domenico Della Porta
Esperto FNOMCeO Gruppo di Lavoro Prevenzione e Sicurezza Operatori Sanitari
15 aprile 2020
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