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QS Edizioni - giovedì 2 maggio 2024

Lavoro e Professioni

Coronavirus. Onotri (Smi) torna a chiedere norme ad hoc per responsabilità medici

immagine 20 aprile - ““Riteniamo che, per tutti gli eventi avversi verificatisi durante la pandemia – afferma in una nota Onotri – e dopo la dichiarazione dello stato di emergenza, gli esercenti le professioni sanitarie, siano essi medici dirigenti o medici convenzionati, non debbano rispondere civilmente, penalmente, e per danno erariale se non in caso di dolo”.
“Gli errori e le inefficienze nelle cure ai pazienti, affetti da coronavirus, causati dalle mancanze delle Regioni e dalle deficienze delle direzioni delle aziende sanitarie non possono essere addossati ai medici”.
 
È quanto ha sostenuto Pina Onotri, Segretario Generale del Sindacato Medici Italiani, nel corso di una discussione in call conference con il ministero della Salute sui temi della pandemia.
“Riteniamo che, per tutti gli eventi avversi verificatisi durante la pandemia – afferma in una nota Onotri – e dopo la dichiarazione dello stato di emergenza, gli esercenti le professioni sanitarie, siano essi medici dirigenti o medici convenzionati, non debbano rispondere civilmente, penalmente, e per danno erariale se non in caso di dolo. La nostra richiesta trova giustificazione nella particolarità della malattia da virus Covid-19 e dell’inesistenza di consolidati protocolli da adottare che rendono la prevenzione e la cura della patologia derivante da tale virus di particolare complessità e difficoltà tecnica, anche alla luce della carenza di dispositivi di protezione individuali attualmente a disposizione del personale sanitario”.

La carenza dei Dpi, prosegue Onorti “comporta anche che gli operatori sanitari possano essere fonte di contagio e pertanto, considerando la non imputabilità di tale carenza in capo ai medici stessi, non possono essere chiamati a rispondere in sede civile ed in sede penale, e nello specifico del reato di cui all’art. 452, c. 1, C.p.”.
 
Quindi per la ONotri “non può essere ritenuto responsabile di pandemia colposa il medico che, in mancanza di Dpi, abbia visitato comunque i pazienti, al fine di non incorrere nel reato di omissione di soccorso, o il medico che, in assenza di linee guida e protocolli validati, abbia adottato procedure o somministrato farmaci anche off label, avvalendosi della clinica e della propria esperienza, al fine di impedire la morte e preservare l’integrità fisica del pz e abbia agito in stato di necessità”.
 
“Siamo convinti che non si può imputare al medico la colpa per ritardi terapeutici causati dall’assenza di indagini diagnostiche disponibili o da problematiche derivanti da una organizzazione aziendale non in grado di rispondere all’emergenza – prosegue – denunciamo, inoltre, la mancata tutela del personale sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori e sollecitiamo una normativa capace di tutelare i sanitari, ma anche i pazienti”.
 
Per questo lo Smi propone l’istituzione di un fondo di indennizzo per i sanitari esposti al rischio biologico, comprendente sia il rischio batteriologico che virologico ed una modifica del Dl 18/2020 in materia di tutela derivante dall’infortunio sul lavoro. “IL provvedimento – sottolinea Onotri –infatti, non prevede alcuna tutela per i medici convenzionati e gli specialisti ambulatoriali. Sarebbe, pertanto, necessario analogamente a quanto previsto all’art. 42 del Dl, introdurre una specifica tutela anche per tale categoria di operatori sanitari”.

Siamo in attesa, ha infine ricordato il segretario del sindacato, di linee guida e protocolli validati per la gestione della fase 2 sul territorio “ad oggi totalmente abbandonato a sé stesso, soprattutto in vista della pandemia influenzale e, in relazione a ciò, chiediamo che la campagna vaccinale venga estesa a soggetti under 65, anche in assenza di patologie concomitanti e che venga anticipata agli inizi di ottobre”.
 
L’attuale pandemia, conclude Onotri, deve essere spunto per ripensare anche allo status giuridico del medico convenzionato che, come da ampia letteratura giurisprudenziale, è considerato un parasubordinato: “La mancanza di autonoma organizzazione è sottolineata da ampia giurisprudenza relativa alla non imposizione dell’Irap per i Mmg. Si deve cominciare a ipotizzare un contratto unico per tutte le figure che lavorano per il Ssn e, nello specifico, per quel che riguarda i Mmg prevedere, attraverso lo strumento contrattuale, le tutele già contemplate per alcune aree della medicina del territorio (Specialistica Ambulatoriale e Medicina dei Servizi)”.
20 aprile 2020
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