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QS Edizioni - martedì 21 maggio 2024

Lettere al Direttore

Sui medici di famiglia troppi pregiudizi ideologici

di Giuseppe Belleri
6 giugno -

Gentile Direttore,
dall’inizio della pandemia la MG è oggetto di critiche ricorrenti, da parte di giornalisti ed opinion leader professionali. Le criticità della medicina territoriale vengono attribuite al suo status libero professionale, ovvero all’eccessiva discrezionalità ed autonomia gestionale rispetto alla dipendenza e al presunto carattere corporativo della categoria. Vale quindi la pena di precisare “tecnicamente” le differenze tra il rapporto di lavoro autonomo coordinato e continuativo dei “convenzionati” con il SSN e l'ideal tipo del libero-professionista “puro”, regolato dalle norme del codice civile (articoli dal 2229 al 2238 del Titolo III). Le caratteristiche del lavoratore autonomo esercente una professione intellettuale comprendono:

  • l'iscrizione obbligatoria ad un albo e un codice deontologico che regola il potere disciplinare;
  • l’attività consiste nell’esecuzione di una prestazione d’opera intellettuale, soggetta a compenso autodeterminato dal professionista, commisurato all’importanza dell’opera e al decoro della professione;
  • il compenso comprensivo delle spese è pattuito con il cliente in regime di concorrenza ed è definito da un contratto, secondo le modalità del Codice Civile;
  • l'esecuzione della prestazione avviene in modo autonomo e personale, eventualmente con il contributo di collaboratori, e con responsabilità solo per eventuali danni per dolo o colpa grave.

La prestazione libero-professionale definita del contratto fa riferimento ai compiti delle professioni liberali classiche come l’architetto, l’ingegnere, il chimico, il legale, il notaio, lo psicologo etc. Anche ad un esame superficiale si può comprendere quanto la MG convenzionata si distingua dall'ideal tipo del libero professionista. Tuttavia, visto il persistente pregiudizio verso il MMG, conviene precisarne i tratti distintivi:

  • nel caso del “convenzionato” compiti, doveri, tempi, modalità di organizzazione ed erogazione del servizio, vigilanza e potere disciplinare sono definite da un Accordo Collettivo Nazionale triennale, negoziato dalle organizzazioni sindacali e sottoscritto con la controparte pubblica;
  • la facoltà di scelta/revoca del cittadino configura una relazione fiduciaria continuativa che esula dal contratto individuale a prestazione;
  • la retribuzione è a quota capitaria annuale, senza alcun compenso diretto da parte dell’assistito;
  • l’ACN distingue tra compiti e doveri del medico ed esercizio della libera-professionale con i propri assistiti per attività extra convenzionali (certificati e visite extra orario) o per prestazioni erogate ad altri iscritti al SSN a tariffe pre-definite;
  • il convenzionato è retribuito dal SSN come terzo pagante e la gestione pensionistica è autonoma rispetto a quella del libero-professionista “puro”.

Quanto sia impropria la connotazione di libero professionista attribuita al MMG emerge dal confronto tra le due modalità pratiche di lavoro

l’avvocato, il notaio, l’odontoiatra, l’osteopata etc.. decidono autonomamente dove, quando e come esercitare il proprio ruolo, quale compenso richiedere al cliente per la singola prestazione, quando variarlo, quando e per quanto tempo assentarsi dallo studio, cosa prescrivere e come comportarsi senza particolari vincoli normativi, se non quelli del codice deontologico e della vigilanza ordinistica;

il MMG deve ottemperare alle norme dall’ACN per l’accesso alla convenzione, rispettare tempi, modi ed organizzazione del lavoro, non riceve alcun compenso dagli assistiti verso i quali è vietate ogni attività lucrativa, viene retribuito a quota capitaria rivista dall’ACN ogni tre anni, deve garantire l’assistenza H12 e per tutto l’anno trovando un sostituto in caso di assenza per malattia, vacanze, partecipazione a corsi o convegni etc, è soggetto ai vincoli del SSN per le prescrizioni di accertamenti o farmaci, ai controlli e alle sanzioni disciplinari per l’inosservanza dei compiti, versa contributi previdenziali distinti da quelli del libero-professionista.

Questo profilo configura un rapporto di lavoro ibrido, cioè una via di mezzo tra libera professione in senso stretto e la vera e propria subordinazione, definito para-subordinato, che tra l’altro è stato esteso agli infermieri di famiglia e comunità mentre un numero consistente di dipendenti rinuncia al posto fisso per diventare "convenzionato". Paradossalmente il MMG per potersi assentare dal lavoro per una breve vacanza deve trovare un sostituto retribuito come libero-professionista. All’opposto il rapporto di para-subordinazione ha consentito l’inserimento dei medici nella rete hub&spoke di case della comunità di alcune regioni, ben più appropriata dall'unico modello di mega casa della comunità da 45mila abitanti del DM77.

Come si può facilmente constatare la reiterata accusa “ontologica” rivolta al MMG di essere un libero professionista corporativo non regge alla verifica dei dati di fatto e si rivela tanto inconsistente quanto strumentale, frutto di generalizzazioni, bias cognitivi autoreferenziali venati di pregiudizio ideologico.

Giuseppe Belleri
Mmg in pensione, Brescia

6 giugno 2023
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