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QS Edizioni - mercoledì 9 ottobre 2024

Lettere al Direttore

Competenze degli educatori professionali socio-pedagogici e degli educatori professionali socio sanitari. Nessuna sovrapposizione

di Alessandro Prisciandaro
14 marzo - Gentile Direttore,
con riferimento alla nota della Commissione dell'Albo nazionale degli educatori socio sanitari, con la quale si sostiene la fantasiosa tesi, non supportata dalle vigenti leggi e regolamenti, relativa a possibili “sovrapposizioni” tra la figura di educatore professionale socio-pedagogico e quella di educatore professionale socio sanitario e in cui si persevera in una narrazione perniciosa del presunto “doppio educatore”, senza tener conto delle numerose sentenze dei TAR e del Consiglio di Stato; si ritiene doveroso fornire a questa pregiatissima istituzione gli opportuni riferimenti normativi che confutano quanto affermato della Commissione Albo educatore professionale socio sanitario, non senza un preciso interesse di parte.

Si principia che:

- la Legge 205/2017, art. 1, commi 594 - 595, ha attribuito la qualifica di Educatore Professionale Socio-Pedagogico a seguito del conseguimento della Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione L19, e di Pedagogista a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50, LM-57, LM-85, LM-93, individuando i principali ambiti di intervento di tali figure professionali da sempre operanti nei servizi educativi, socio-educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e della salute;

- la succitata legge, al medesimo articolo, comma 596 distingue nettamente i due profili di educatore professionale socio-pedagogico ed educatore professionale socio-sanitario, superando definitivamente la denominazione generica di “educatore professionale”;

- la Legge 30/12/2018 n.145, art. 1, comma 517, ha integrato il comma 594 della Legge 205/2017 ed, in relazione alle attività degli educatori professionali socio pedagogici, ha riconosciuto a pieno titolo la possibilità, per gli stessi, di continuare ad operare “nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute”, ovviamente per quanto concerne gli aspetti socio-educativi;

- il Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, art. 33-bis, comma 2, convertito con Legge n. 126 del 2020, recante “Misure urgenti per la definizione delle funzioni e del ruolo degli educatori socio-pedagogici nei presidi socio-sanitari e della salute” ne ha esplicato le funzioni in tali ambiti ed il conseguente Decreto del Ministero della Salute d’intesa con il Ministero dell’Università e della Ricerca del 27/10/2021, ha disposto che: “l’educatore professionale socio-pedagogico opera, limitatamente agli aspetti socio educativi, nei servizi socio-assistenziali e nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute”, stabilisce inoltre che: “il tratto specifico del ruolo della figura professionale dell’educatore professionale socio-pedagogico nei presidi socio-sanitari e della salute […] è la dimensione pedagogica, nelle sue declinazioni sociali, della marginalità, della disabilità e della devianza.”;

- e inoltre, con riferimento alla attività professionali, il suddetto decreto interministeriale precisa che “le funzioni dell’educatore professionale socio-pedagogico sono identificabili all’interno della promozione della prospettiva pedagogico-educativa, con azioni volte ad evitare o comunque contenere le difficoltà educativo-relazionali e le povertà educative, nonché con la costruzione di percorsi formativi per il potenziamento della crescita pedagogico-educativa e progetti volti alla promozione del benessere individuale e sociale, in ogni caso con riferimento agli apprendimenti estrinseci all’ambito patologico e riabilitativo” pertanto, senza alcuna sovrapposizione con le professioni sanitarie.

In particolare, il suddetto decreto prevede la presenza degli educatori professionali socio – pedagogici, contemplandone espressamente l’inserimento nei presidi socio – sanitari e della salute e declinandone le relative funzioni da svolgersi in collaborazione con altre figure socio – sanitarie “‘a’- individuare, promuovere e sviluppare le potenzialità cognitive, affettive, ludiche e relazionali dei soggetti, a livello individuale e collettivo, nell'ambito di progetti pedagogici elaborati in autonomia professionale o con una équipe in prospettiva interdisciplinare e interprofessionale; ‘b’ - contribuire alle strategie pedagogiche per programmare, pianificare, realizzare, gestire, monitorare, verificare e valutare interventi educativi mirati allo sviluppo delle potenzialità di tutti i soggetti per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di sviluppo, autonomia personale e inclusione sociale; ‘c’ - progettare, organizzare, realizzare e valutare situazioni e processi educativi e formativi sia in contesti formali, pubblici e privati, sia in contesti informali, finalizzati alla promozione del benessere individuale e sociale, al supporto, all'accompagnamento e all'implementazione del progetto di vita delle persone con fragilità esistenziale, marginalità sociale e povertà materiale ed educativa, durante tutto l'arco della vita; ‘d’ - costruire relazioni educative, cura educativa, accoglienza e responsabilità; prevenire situazioni di isolamento, solitudine, stigmatizzazione e marginalizzazione educativa, soprattutto nelle aree territoriali culturalmente e socialmente deprivate”.

Va pertanto esclusa qualsiasi ipotesi di “usurpazione” della funzione o di “sovrapposizione” degli educatori professionali socio – pedagogici rispetto agli educatori professionali socio-sanitari, visti i ruoli diversi delle due figure professionali.

Al riguardo, come ritenuto dal Consiglio di Stato (Sez. III, n. 5337/2015), vanno evidenziati i seguenti profili: - l’inclusione, ai sensi dell’art. 14 della L. n. 328/2000, nell’ambito del progetto individuale di valutazioni diagnostico/funzionali, nonché di prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del servizio sanitario nazionale, non esautora dallo svolgimento dei restanti compiti di assistenza integrata i soggetti non appartenenti alle professioni sanitarie; - l’approccio alla persona in stato di disabilità non deve avvenire solo in termini di malattia, ma deve assumere a riferimento la condizione di chi, a causa dello stato di menomazione, versi in condizione di ridotte capacità di interagire con l’ambiente e di emarginazione e necessita, quindi, di un assiduo intervento per lo svolgimento delle attività quotidiane e per il recupero della condizione di svantaggio sociale.

Nella certezza di aver fornito giusti elementi giuridici che chiariscono definitivamente che non vi sono sovrapposizioni di sorta, tra i due profili professionali: uno riabilitativo e l’altro pedagogico, uno afferente alla laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione, l’altro a quella in Medicina e Chirurgia, uno che intende dare ordinamento ad una professione educativa e pedagogica, l’altro già disciplinato in un ordine sanitario

Ped. Alessandro Prisciandaro
Presidente Nazionale APEI

Commissione Tutela e Albi APEI
14 marzo 2024
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