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QS Edizioni - lunedì 29 aprile 2024

Lettere al Direttore

Lazio. Non si possono confondere i ruoli di infermieri e Oss

di Irene Galli
17 aprile - Gentile Direttore.
essere spettatori presenti all'emanazione di provvedimenti come quelli della Regione Lazio (n° 124, 125, 126 del 24/03/2015) riguardo ai criteri di accreditamento per l’apertura e il funzionamento di “strutture residenziali e semiresidenziali”, non è pensabile se si è infermieri. Questi provvedimenti “tappabuchi” feriscono profondamente la nostra dignità professionale, si parla di: “[…] funzioni di OSS che possono essere svolte da infermieri […]”.
 
È necessario ricordare che le funzioni sono attività che giuridicamente vengono attribuite a professionisti intellettuali dichiarati come tali dall’ art. 2229 e 2230 del Codice Civile:
Articolo 2229 ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI
1. La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
2. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.
3. Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

Articolo 2230 PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
1. Il contratto che ha per oggetto una prestazione di opera intellettuale e` regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.
2. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Peraltro, sempre il Codice Civile dice all’articolo 2236 RESPONSABILITA` DEL PRESTATORE D'OPERA 1) Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

Questo significa che l’infermiere ha una posizione di garanzia nei confronti del cittadino per quanto riguarda la sua funzione professionale, la propria deontologia e la propria competenza rispetto alla prestazione erogata.
Senza dimenticare il Profilo Professionale dell’Infermiere D.M. 739/1994 nominata in una Legge Ordinaria dello Stato n°42/1999 dove si definiscono gli ambiti di competenza dell’infermiere.
[…] In ambito sanitario […] è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici, dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici, fatta salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.

Il Codice Deontologico dell’Infermiere, non per ultimo, all’art. 49 sottolinea che soltanto eccezionalmente l'infermiere deve compensare le carenze di organico al solo scopo di tutela del malato e non come condizione di normalità per far fronte a pecche organizzative abituali o ricorrenti che pregiudichino sistematicamente il suo mandato professionale.

L’infermiere, professionista intellettuale, non può essere sostituito da altre figure professionali, tantomeno deve svolgere compiti (e non funzioni) che sono ascritti ad altre figure di supporto, almeno non nella modalità in cui viene descritto dai provvedimenti citati in oggetto. È l’infermiere che si avvale ove necessario delle figure di supporto e non viceversa. Questo non è per declassare la figura dell’OSS, soggetto addetto all’assistenza di fondamentale importanza ai fini della corretta applicazione dei percorsi assistenziali, ma per mettere e dare a ciascuno il suo.

Per troppo tempo è stato permesso ad altri, che peraltro non sono infermieri, di mettere le mani nella nostra professione contribuendo alla confusione di vision che i cittadini hanno rispetto all’infermieristica e alla mancata identità professionale dell’infermiere sia in ambito interdisciplinare che multidisciplinare. Con questi provvedimenti si va contro a quello che dice la Legge dello Stato, perché si mette in comparazione la competenza di un infermiere con figure che sono di supporto; si va contro la professione infermieristica che per legge, per funzione sociale e per dignità professionale ogni giorno ventiquattro ore su ventiquattro si occupa, si prende in carico, il cittadino in qualsiasi tipologia di setting assistenziale.

Non si può tollerare questa modalità al limite del paradosso di gestione dei bisogni assistenziali dei cittadini dove da una parte si creano progetti e si attuano percorsi altamente professionalizzanti e che incidono in termini di risultati di salute e dall’altra, si assiste alla promulgazione di provvedimenti depauperativi per le risorse intellettuali e gestionali in campo. Essere pronti ad affrontare queste problematiche è un atto di responsabilità a cui non è possibile esimersi e per citare Primo Levi: se non ora, quando?
 
Dr.ssa Irene Galli
Infermiera specialista in aspetti giuridici e forensi 
17 aprile 2015
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