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QS Edizioni - lunedì 29 aprile 2024

Lettere al Direttore

Massofisioterapisti. L'obbligo della chiarezza

di Alessio Pervenanzo
17 maggio - Gentile direttore,
leggo sul suo quotidiano alcune affermazioni di un sindacato di massofisioterapisti. E' bene che si faccia chiarezza una volta per tutte perché simili affermazioni e pretese non possono che suscitare ilarità nel lettore, in quanto non confortate da una realtà che puntualmente viene rappresentata in modo invero, grottesco e fuorviante.

La legge 403/71 che ha istituito il massofisioterapista recita..."PROFESSIONE SANITARIA AUSILIARIA DEI MASSAGGIATORI E DEI MASSOFISIOTERAPISTI” trattasi dunque non di professione sanitaria ma di professione ausiliaria le professioni sanitarie avente carattere servente, priva di autonomia.
Come se non bastasse fin dal 1996 le Istituzioni  si sono espresse sulla non validità del titolo conseguito dopo il 17 marzo 1999 ed invitato tutti gli istituti a chiudere con la formazione e non inviando più gli ispettori ministeriali in sede di esame finale, in ordine temporale:
 
Risposta Ministero della Sanità 14 novembre 1997
Interrogazione parlamentare n. 4/12794
Risposta Ministero della Sanità alla Regione Veneto 
Risposta Ministero della Sanità alla Federazione Italiana Giuoco Calcio
Articolo da: Il Sole 24 Ore Sanità (20 – 26 febbraio 2001)
 
A fugare ogni dubbio dopo l’istituzione del corso di laurea in fisioterapia è la legge 3 febbraio 2006 “Art. 4-quater. Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni sanitarie":
1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la formazione per l'accesso alle professioni sanitarie infermieristiche e tecniche della riabilitazione e della prevenzione e' esclusivamente di livello universitario.
L'ultima Sentenza del Tar (in ordine cronologico, Tar Umbro 15/01/2010 ha definito il massofisioterapista una figura d'interesse sanitario (al di sotto delle arti ausiliarie), il tutto confermato dal CdS in data 01/02/2012 ..."poiché, come già rilevato da questo Consiglio in analogo giudizio (Sezione quarta, sentenzan.1897/2007), il “massiofisioterapista svolge attività di riabilitazione non in senso stretto, ma in senso lato, con ciò differenziandosi dagli operatori espressamente contemplati dal citato art. 57”; inoltre, i diversi requisiti culturali e professionali (rammento che per conseguire il titolo di massofisioterapista basta la terza media con una frequenza di 2 week-end al mese per 2 anni, ben lontani dai 3-5 anni a tempo pieno per il conseguimento di una laurea in fisioterapia presso un Ateneo) richiesti per i terapisti della riabilitazione da un lato e per i massofisioterapisti dall’altro giustificano pienamente il differenziato trattamento operato dal legislatore.
 
Come se non bastasse qualche mese fa è intervenuta anche la Suprema Corte di Cassazione che in modo inequivocabile ha sancito la chiusura di un centro riabilitativo in Sicilia in quanto sprovvista di fisioterapisti laureati (Sentenza N° 1364 depositata depositata il 27 settembre 2011). Basta piagnistei e strumentalizzazioni, il Dott. Proia non fa alcun riferimento al massofisioterapista, figura oramai soppressa il 17 marzo 1999, il doppio canale non esiste in alcuna professione sanitaria.
 
Dott. Pervenanzo Alessio
17 maggio 2012
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