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QS Edizioni - mercoledì 22 maggio 2024

Ticket specialistica. Ecco la rimodulazione lombarda

4 gennaio - Non una cifra fissa di 10 euro a prestazione specialistica ambulatoriale, ma una cifra variabile da 0 a 30 euro proporzionale al valore delle prestazioni contenute nelle ricette in base al nomenclatore tariffario regionale. È così che si applicherà in Lombardia il ticket previsto dalla manovra economica del Governo sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale, come previsto dalla delibera adottata  il 20 luglio dalla Giunta Regionale.
“Il risultato è che nel 63% dei casi i cittadini lombardi si troveranno a pagare un ticket inferiore a quello stabilito a livello nazionale”, sostiene la Regione ricordando che, peraltro, il 70% dei cittadini lombardi sono esenti dal ticket per la specialistica ambulatoriale.
 
Queste le fasce di valore delle ricette con la corrispondente quota di compartecipazione per i cittadini non esenti
 

Fascia valore ricetta euro     

Quota in euro fissa per ricetta non esente ricetta non esente

01 - fino 5    

0

02 - da 5,01 a 10               

1,50

03 - da 10,01 a 15               

3,00

04 - da 15,01 a 20               

4,50

05 - da 20,01 a 25               

6,00

06 - da 25,01 a 30           

7,50

07 - da 30,01 a 36               

9,00

08 - da 36,01 a 41             

10,80

09 - da 41,01 a 46             

12,30

10 - da 46,01 a 51             

13,80

11 - da 51,01 a 56             

15,30

12 - da 56,01 a 65             

16,80

13 - da 65,01 a 76             

19,50

14 - da 76,01 a 85             

22,80

15 - da 85,01 a 100           

25,50

16 - oltre 100                  

30,00






Sono invece esenti da ticket: 
  • tutti i cittadini di età inferiore a 14 anni indipendentemente dal reddito
  • i cittadini di età superiore a 65, purché appartenenti a nucleo familiare fiscale con reddito lordo complessivo non superiore a 38.500 euro, riferito all'anno precedente/ultima dichiarazione dei redditi presentata
  • i titolari di pensioni sociali e i familiari a carico
  • i titolari di pensioni al minimo ultrasessantenni e i familiari a carico: questa condizione è subordinata all'appartenenza a nucleo familiare fiscale con reddito complessivo lordo, riferito all'anno precedente, inferiore a 8.263,31 euro (lire 16 milioni), 11.362,05 euro (lire 22 milioni) se con coniuge a carico, incrementato di 516,45 euro (lire 1 milione) per ogni figlio a carico
  • a partire dal 1.01.2010 ai sensi della DGR n. 10804/2009 sono esenti :
    • i disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei Centri per l’impiego e i familiari a carico
    • i lavoratori in mobilità e i familiari a carico
    • i lavoratori in cassa integrazione straordinaria e i familiari a carico
    • i lavoratori in cassa integrazione "in deroga"
  • gli invalidi civili con percentuale superiore ai 2/3, o con assegno di accompagnamento, o con indennità di frequenza
  • i ciechi e i sordomuti di cui agli artt. 6 e 7 della Legge 482/68
  • gli infortunati sul lavoro e gli affetti da malattie professionali per le prestazioni correlate
  • le categorie dalla I alla V degli invalidi di guerra e per servizio e gli invalidi per lavoro con percentuale superiore a 2/3 sono totalmente esenti, mentre sono esenti solo per le prestazioni correlate alla patologia invalidante le categorie dalla VI all'VIII e gli invalidi per lavoro con percentuale inferiore a 2/3
  • le categorie di cittadini esenti per patologia o condizione sono individuate dai Decreti del Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001 che definiscono le 51 condizioni e gruppi di malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione generale o solo per alcune prestazioni correlate. Il D.M. Sanità 279/2001 definisce le malattie rare e le relative esenzioni per le prestazioni efficaci ed appropriate per il trattamento, il monitoraggio e la prevenzione degli ulteriori aggravamenti 
  • vittime del dovere e familiari




 
Sono inoltre escluse dal ticket le seguenti prestazioni finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori di cui all'art. 85 della Legge 388/2000:
  • Mammografia ogni 2 anni per le donne tra 45 e 69 anni, e tutte le prestazioni di secondo livello qualora l'esame mammografico lo richieda; 
  • Pap test ogni 3 anni per le donne tra 25 e 65 anni
  • Colonscopia ogni 5 anni oltre i 45 anni di età e per i gruppi a rischio
  • Accertamenti specifici per neoplasie in età giovanile, secondo criteri determinati dal Ministero della Sanità





In relazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 4 e 5 del D.lgs 124/98, sono escluse dal ticket le prestazioni erogate a fronte di particolari condizioni di interesse sociale:
  • prestazioni specialistiche rese nell'ambito di programmi organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva (screening)
  • prestazioni finalizzate alla tutela della maternità, definite dal decreto del Ministero della Sanità 10 settembre 1998
  • prestazioni finalizzate all'avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge
  • prestazioni finalizzate alla promozione delle donazioni di sangue, organi e tessuti, limitatamente alle prestazioni connesse alle attività di donazione; (ivi comprese le prestazioni finalizzate al controllo della funzionalità dell'organo residuo)
  • prestazioni finalizzate alla tutela della salute collettiva obbligatorie per legge o disposte in caso di epidemie
  • prestazioni volte alla tutela dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni di cui alla legge n. 210/1992 
  • i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie di cui all'art. 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n.662, quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite, anti Haemophylus influenzale di tipo B, nonché quelli previsti da programmi approvati con atti formali delle regioni nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia
  • prestazioni finalizzate alla prevenzione della diffusione dell'infezione da HIV
  • vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice




 
Lavoratori all’estero
Dall’anno 2003, i redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato, derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed altri Paesi limitrofi, sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 8.000,00 euro, ai sensi dell’art. 2, comma 11, della legge 27/12/2002 n. 289.

Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, deve essere dichiarato l’intero ammontare del reddito prodotto all’estero, compresa quindi la quota esente, all’ufficio che eroga la prestazione per la valutazione della propria situazione economica.
4 gennaio 2012
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