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QS Edizioni - giovedì 2 maggio 2024

Regioni e Asl

Inconferibilità e incompatibilità dirigenti Asl. Nuova delibera Anac: “Valgono solo per Direttori generali, amministrativi e sanitari”

immagine 2 gennaio - Lo chiarisce in una nuova delibera l’Autorità anticorruzione. Ribadito che le norme si applicano non solo alle Asl propriamente dette ma anche alle aziende ospedaliere e a tutte “le strutture del servizio sanitario che erogano attività assistenziali volte a garantire la tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo”. LA DELIBERA ANAC.
“Dopo l’emanazione della delibera n. 58 del 2013 alcune amministrazioni hanno formulato osservazioni e posto all’Autorità ulteriori quesiti relativi all’applicazione del decreto legislativo 8 aprile 2014, n. 39 nel settore sanitario”, parte con questa premessa la nuova deliberazione dell’Authority anticorruzione diretta da Raffaele Cantone e diramata il 30 dicembre scorso.
 
Due le questioni poste all’attenzione della nuova deliberazione, che sostituisce integralmente quella del 2013: l’ambito di applicazione e i destinatari. Per la prima questione Cantone sottolinea che il d.lgs. 39/2013 è applicabile “a tutte le strutture del servizio sanitario che erogano attività assistenziali volte a garantire la tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo”. Sottolineando che “si ritiene, pertanto, che, nell’espressione “Aziende Sanitarie Locali”, si intendono ricomprese tutte le strutture preposte all’organizzazione e all’erogazione di servizi sanitari, incluse anche le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”.
 
Per quanto riguarda invece l’ambito e i limiti di applicabilità delle disposizioni in tema di inconferibilità e incompatibilità ai dirigenti medici, L’Authority ritiene che, “Le ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso le ASL, devono intendersi applicate solo con riferimento agli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario, attesa la disciplina speciale dettata dal legislatore delegante all’art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190, e dagli artt. 5, 8, 10 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39”.
2 gennaio 2015
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