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QS Edizioni - domenica 19 maggio 2024

Regioni e Asl

La Consulta boccia la legge veneta sulle direzioni infermieristiche e ostetriche

immagine 6 aprile - Accolto il ricorso presentato dalla presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare per la mancata copertura finanziaria del provvedimento. Nella stessa legge regionale era prevista anche la creazione di sperimentazioni assistenziali, con strutture di degenza a prevalente gestione infermieristica e ambulatori affidati a infermieri, ostetriche, tecnici della riabilitazione.
Una legge regionale per regolare ciò che in parte già esiste, ovvero le direzioni dei servizi infermieristici e ostetrici, e promuovere sperimentazioni gestionali affidate alle professioni sanitarie, sia per creare strutture di degenza a bassa intensità sia per ambulatori territoriali nei quali possano operare le diverse professioni sanitarie, ovvero infermieri, ostetriche, tecnici della riabilitazione e della prevenzione.
La legge, approvata a febbraio con il voto unanime del Consiglio regionale del Veneto, mirava allo sviluppo di servizi territoriali più articolati, in linea con quanto si va ripetendo in ogni documento programmatorio della sanità.
Il Governo ha però deciso di impugnare il provvedimento e di chiedere in merito un pronunciamento della Corte Costituzionale. La denuncia del Governo riguardava sia la legittimità stessa del provvedimento, sia la mancata indicazione della copertura finanziaria. La Consulta ha accolto solo il secondo punto, ritenendo dunque valido l’intervento normativo regionale che istituisce nuove strutture complesse come le Direzioni infermieristiche e ostetriche e le Direzioni riabilitative, ma rilevando la mancanza di copertura.
“Non si era ritenuto necessario inserire la formula di ‘invarianza di spesa’, soltanto perché era implicita, già ribadita in tante norme”, spiega Franco Vallicella, coordinatore dei Collegi infermieristici del Veneto.
È probabile dunque che la legge torni nuovamente in Consiglio regionale, con un emendamento che espliciti che la sua applicazione non comporterà spese aggiuntive.
6 aprile 2011
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