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QS Edizioni - giovedì 2 maggio 2024

Regioni e Asl

Massofisioterapisti. Tar Umbria: “Figura abrogata”. Illegittimi i corsi iniziati dal 2019

immagine 11 febbraio - Il Tar dell’Umbria boccia il ricorso dell’istituto Fermi contro le deliberazioni regionali che intervengono sulla figura del massaggiatore massofisioterapista dopo l’approvazione della legge nazionale n. 145/2018. Per i giudici l’art. 1 comma 542 della legge 145 dispone senza dubbio l’abrogazione della figura di massofisioterapista a decorrere dal 1° gennaio 2019 e la Regione non ha potuto che prenderne atto. LA SENTENZA
La figura del massofisioterapista è abrogata e le persone che hanno iniziato i corsi formativi per diventarlo dopo il 1° gennaio 2019 non vedranno riconosciuto il loro percorso formativo. È questa la conseguenza della sentenza 00048 dell’8 Febbraio 2021 con cui il Tar dell’Umbria ha respinto il ricorso presentato dall’istituto Enrico Fermi Perugia S.r.l. contro le deliberazioni regionali che, prendendo atto dell’abrogazione della figura del massaggiatore massofisioterapista a seguito dell’approvazione della legge n. 145/2018, e ne interrompono i corso formativi successivi al 31 dicembre 2018.

La materia del contendere riguardava la permanenza nell’ordinamento della figura del massaggiatore massiofisoterapista, di cui l’Istituto contesta l’intervenuta abrogazione sostenendo che la figura del massofisioterapista, quale operatore d’interesse sanitario, o quanto meno quale arte ausiliaria delle professioni sanitarie, sia da considerare tuttora prevista dall’ordinamento per il fatto che sono rimaste in vigore numerose disposizioni di legge relative alla figura in esame, alcune delle quali antecedenti alla L. 403/1971 (quella abrogata dalla legge 145/2018), prima fra tutte la legge 5.7.1961 n. 570 che ha istituito la figura del massofisioterapista ed i relativi corsi di formazione.

Per il giudici amministrativi, tuttavia, “appare indubitabile che il legislatore”, con la legge del 2018, “abbia inteso rimuovere definitivamente dall’ordinamento la figura del massiofisioterapista”. Peraltro, si osserva nella sentenza, la legge 403 del 1971 riguardava originariamente i massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone non vedenti. Successivamente, a seguito di una pronuncia giurisprudenziale nel 2001, i relativi corsi di formazione sono stati estesi anche a persone vedenti. Eventuali richiami a testi precedenti sarebbero da considerare, quindi, applicabili ai massaggiatori massofisioterapisti ciechi, formati prima dell’entrata in vigore della norma abrogativa dell’intera figura.

È quindi chiaro, secondo i giudici, che “non possono più essere iniziati corsi di formazione riconosciuti dalla Regione, fatta comunque salva la possibilità di continuare anche nei due anni successivi i corsi triennali iniziati prima del 2019”.

La Regione, insomma, “non ha potuto far altro che prendere atto della intervenuta abrogazione della figura in esame, invitando l’Istituto di formazione ‘ad informare coloro che stanno partecipando ai corsi per massaggiatore massofisioterapista della problematica in atto’” .
11 febbraio 2021
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