toggle menu
QS Edizioni - domenica 5 maggio 2024

Scienza e Farmaci

Forsteo. Due sentenze del Consiglio di Stato stabiliscono: esce da distribuzione diretta e torna in convenzionata

immagine 9 marzo - I giudici hanno così accolto il ricorso con cui Federfmara aveva impugnato due determine dell'Aifa. I giudici spiegano che la classificazione in Pht di un medicinale può anche essere suggerita da esigenze di spesa, ma devono comunque prevalere “motivazioni di carattere eminentemente sanitario”.
Il Forsteo esce dalla distribuzione diretta e torna a quella e in convenzionata attraverso le farmacie del territorio. E’ quanto stabilisce la doppia sentenza depositata lunedì scorso dal Consiglio di Stato, che accoglie il ricorso con cui Federfarma aveva impugnato le determine dell’Aifa datate 22 febbraio e 23 novembre 2013. Annullate quindi anche le delibere regionali e aziendali che avevano recepito le disposizioni.

Il caso iniziò due anni fa esatti con la prima delle due determine dell’Aifa: sulla base di un parere della Commissione tecnico-scientifica, l’Agenzia dispone lo spostamento del farmaco nel Prontuario della distribuzione diretta per motivazioni smaccatamente economiche. Federfarma impugna allora il provvedimento davanti al Tar, che prima concede la sospensiva ma poi(nel giugno 2014) respinge il ricorso nel merito.
A novembre, intanto, l’Aifa emana una nuova determina, che ribadisce la riclassificazione del Forsteo, adducendo la “necessità assicurare la continuità ospedale-territorio”. Federfarma presenta appello davanti al Consiglio di Stato che, esaminate entrambe le delibere, dà ragione al sindacato.

Nella sentenza i giudici amministrativi confermano che la classificazione in Pht di un medicinale può anche essere suggerita da esigenze di spesa, ma devono comunque prevalere “motivazioni di carattere eminentemente sanitario”, come la stessa Aifa prescriveva nelle sue linee guida del 2004. Motivazioni, inoltre, che non possono essere riassunte accennando genericamente e apoditticamente all’urgenza di garantire la continuità ospedale-territorio, ma devono citare riferimenti “di carattere medico sanitario che diano conto in concreto, sia pure succintamente, dell’iter seguito al fine di affermare la necessità di somministrazione differenziata solo presso strutture ospedaliere”.

I giudici hanno inoltre osservato che il Forsteo, prima della riclassificazione, aveva trascorso nove anni in convenzionata e contestano quindi all’Aifa l’assenza di “motivazioni più incisive” alla base delle determine. La distribuzione diretta rende infatti più difficoltoso l’accesso al farmaco da parte di chi lo usa, ossia pazienti caratterizzati spesso da difficoltà di deambulazione e fragilità ossea per osteoporosi severa. Sussiste quindi il rischio che la riclassificazione del Forsteo finisca per incentivare “il ricovero e la ospedalizzazione, a detrimento delle pur dichiarate esigenze di contenimento della spesa pubblica”.

Federfarma ha già trasmesso le due sentenze Consiglio di Stato alle proprie organizzazioni territoriali, con l’indicazione di informarne gli assessorati alla Sanità perché prendano i provvedimenti necessari.
9 marzo 2015
© QS Edizioni - Riproduzione riservata