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QS Edizioni - giovedì 2 maggio 2024

Scienza e Farmaci

Idrossoclorochina. Consiglio di Stato: “Medici possono prescriverla per il Covid”. Ma ribadisce il no al rimborso a carico del Ssn

immagine 11 dicembre - Con un’ordinanza i giudici di Palazzo Spada hanno accolto, in sede cautelare, il ricorso di un gruppo di medici e ha sospeso la nota del 22 luglio 2020 di Aifa che vietava la prescrizione off label dell’idrossiclorochina per la lotta al Covid 19. “Non si tratta  – specifica l’Ordinanza - di avallare un incontrollabile intuizionismo sperimentale del singolo medico né di approvare illusorie opzioni terapeutiche inutili o dannose o, ancor peggio, di alimentare credenze pseudoscientifiche o attese miracolistiche, ma di riconoscere al singolo medico tutta la responsabilità di valutare il singolo caso”.L’ORDINANZA
Il Consiglio di Stato dice “sì” alla cura con l’idrossiclorachina contro il coronavirus. Con l’ordinanza pubblicata oggi, la III Sezione del Consiglio di Stato, presidente Franco Frattini, ha accolto, in sede cautelare, il ricorso di un gruppo di medici e ha sospeso la nota del 22 luglio 2020 di Aida che vietava la prescrizione off label (ossia per un uso non previsto dal bugiardino) dell’idrossiclorochina per la lotta al Covid 19.
 
Nell’ordinanza si legge che “la perdurante incertezza circa l’efficacia terapeutica dell’ idrossiclorochina, ammessa dalla stessa AIFA a giustificazione dell’ulteriore valutazione in studi clinici randomizzati, non è ragione sufficiente sul piano giuridico a giustificare l’irragionevole sospensione del suo utilizzo sul territorio nazionale da parte dei medici curanti”.
 
“La scelta se utilizzare o meno il farmaco, in una situazione di dubbio e di contrasto nella comunità scientifica, sulla base di dati clinici non univoci, circa la sua efficacia nel solo stadio iniziale della malattia, deve essere dunque rimessa all’autonomia decisionale e alla responsabilità del singolo medico” “in scienza e coscienza” e con l’ovvio consenso informato del singolo paziente. Fermo il monitoraggio costante e attento del medico che lo ha prescritto.
 
“Non si tratta qui – specifica l’Ordinanza -, si deve ribadirlo, di avallare un incontrollabile intuizionismo sperimentale del singolo medico nella scelta della cura né di approvare illusorie opzioni terapeutiche inutili o dannose o, ancor peggio, di alimentare credenze pseudoscientifiche o attese miracolistiche, ma di riconoscere doverosamente alla scienza medica, nell’incertezza perdurante circa l’efficacia della terapia sulla base degli standard scientifici più accreditati, e pertanto al singolo medico tutta la responsabilità di valutare il singolo caso e di umanizzare e personalizzare la cura sulla base delle acquisizioni scientifiche disponibili, per quanto limitate e controverse”.
 
L’ordinanza precisa che non è invece oggetto di sospensione (né a monte di contenzioso) la decisione di AIFA di escludere la prescrizione off label dell’idrossiclorochina dal regime di rimborsabilità.
11 dicembre 2020
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