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QS Edizioni - mercoledì 1 maggio 2024

Studi e Analisi

Aziende ospedaliere universitarie “fuori norma”. Che fare?

di Ettore Jorio
immagine 16 gennaio - Un problema che riguarda molte Aou della Penisola, in quanto in quanto prive, nella loro quasi totalità, di provvedimento costitutivo, perfezionato a mente del d.lgs. 517/99, cui il legislatore dell’epoca rimise, nella contestualità della riforma c.d. Bindi del 1999, la «Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419»

C’era una volta una azienda ospedaliera universitaria nel salernitano, che sarebbe dovuta essere la terza della Campania (dopo la Federico II e la Vanvitelli) che ebbe a vivere una esperienza che è sintomatica del disordine istituzionale che vige da tempo nella materia.

La Regione campana, assumendo - erroneamente - di possedere la competenza di disporre la costituzione di un’Azienda Ospedaliera Universitaria, ebbe a deliberare la nascita della terza in quel di Salerno (DGR n. 1110 del 12 febbraio 2010).

A seguito di una impugnativa degli atti avanti al TAR di Napoli, quest’ultimo sentenziò (sentenza n. 4425/2012, che si allega) l’annullamento degli stessi e, di conseguenza, rese priva di efficacia la costituzione. Un decisum divenuto definitivo.

L’allora Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Monti applicò la legge. Lo fece adottando un DPCM del 31 gennaio 2013, in G.U. 55 del 6 marzo 2013, che si allega), cofirmato unitamente al ministro dell’allora MIIUR Profumo e della sanità Balduzzi, di costituzione della «Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona – Scuola Medica Salernitana”», che finalmente divenne a tutti gli effetti tale.

Un evento che avrebbe dovuto concretizzare l’esempio da imitare in relazione a tutte le altre ventinove Aziende Ospedaliere Universitarie del Paese. Ciò in quanto in quanto prive, nella loro quasi totalità, di provvedimento costitutivo, perfezionato a mente del d.lgs. 517/99, cui il legislatore dell’epoca rimise, nella contestualità della riforma c.d. Bindi del 1999, la «Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419».

Si fece invece tutt’altro. Si continuò a vivere così come avrebbe fatto anche la pregevole AOU salernitana, se non ci fosse stato l’intervento dell’attento Giudice amministrativo napoletano.

Insomma, le AAOOUU ad essere così considerate tali, erroneamente, senza il previsto Dpcm. Per non parlare di quelle formatesi a seguito di fusione ex art. 2501 del codice civile del tipo quella di Torino (Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza, anche essa erratamente costituita con un DPGR n. 45/2012), non resasi destinataria del Dpcm di riconoscimento dell’intervenuta fusione, modificativo di quello di originaria costituzione (qualora esistente!), ancorché destinato ad incidere quanto a consistenza civilistica e fiscale sulla medesima azienda incorporante, estinguendo quelle incorporate.

Dunque, vi è l’esigenza di regolarità nel campo delle AOU. Un ministro che è del mestiere, perché tra l’altro già Rettore di Tor Vergata, ha tutte le carte per dare finalmente ordine al sistema. Peraltro attraverso procedimenti amministrativi brevi, ricorrendone ovviamente i presupposti, le condizioni e le volontà.

Un caso a parte è rappresentato dalla AO Mater Domini di Catanzaro, autoproclamatasi da due decenni AOU, senza rintracciare neppure un benché minimo provvedimento regionale che la definisse come tale. Ciò in quanto tale sconosciuta all’ordinamento, tanto da essere riportata come mera Azienda Ospedaliera sia in Open Data che nel report ministeriale al 2022, così come letteralmente “proclamata” da un decreto del presidente della Regione (n. 170/1995).

Anche qui è presto facile pervenire alla soluzione, evitando inutili fantasiose scorciatoie che metterebbero in seria difficoltà l’adozione di provvedimenti “alternativi” in senso lato, con responsabilità da definire al seguito.

Il percorso per la Calabria è semplice, simile a quello che dovranno fare le altre sine titulo:

  • una domanda del Commissario ad acta indirizzata al Ministero della salute e al Miur per essere preventivamente autorizzata da parte di quest’ultimo alla realizzazione;
  • un decreto del Miur di autorizzazione, emesso di concerto con il Ministro della salute e sentita la conferenza Stato-Regioni, a dare corso al procedimento;
  • la definizione di un protocollo d’intesa, firmato dal Commissario ad acta e dall’Università, funzionale a determinare l’insieme delle attività didattiche di ricerca e assistenza cui la stessa dovrà essere improntata, da assumere poi nell’atto aziendale che il nominando DG dovrà perfezionare;
  • l’adozione di un provvedimento amministrativo del commissario ad acta che, preso atto della firma dell’Intesa, formalizzi la definizione della procedura, nel caso di prevista fusione, per unione ovvero per incorporazione, dei provvedimenti assunti sulla base dell’ossequio degli step dettati dall’art. 2501 e seguenti del Codice civile;
  • l’adozione del DPCM conclusivo, a firma del Premier e dei due ministri della salute e dell’università e ricerca, da pubblicare sulla GU.

C’est fini. Il tutto ovviamente da combaciare con la programmazione ospedaliera regionale, filo conduttore indiscusso del protocollo d’intesa afferente alla collaborazione didattica, di ricerca e di assistenza tra commissario ad acta e università. Il tutto con la previsione di istituzione del pronto soccorso, mai reso funzionante, e Dea di secondo livello. Così la Calabria avrà presto la sua prima AOU, che assumerà la denominazione “Renato Dulbecco”.

Ettore Jorio
Università della Calabria

16 gennaio 2023
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