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Vaccini Covid. La Corte Costituzionale respinge il ricorso di una dipendente dell’Asst Brescia. Ribadita la legittimità dell’obbligo


La dipendente, con qualifica di assistente amministrativo, aveva lavorato in smart working dal 20 settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021. Successivamente era stata sospesa dal servizio a causa dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale. La Corte ha ribadito che l’obbligo di vaccinazione e la correlata sospensione per inadempimento devono ritenersi ”misure non irragionevoli e non sproporzionate”. Quanto alla possibilità di smart working, “non avrebbe consentito di affidare l’attività di accertamento e monitoraggio ai datori di lavoro”. LA SENTENZA

11 OTT -

La Corte Costituzionale ribadisce ancora una volta la legittimità dell'obbligo di vaccinazione contro il Covid adottato introdotto temporaneamente dal governo Draghi. Rigettato il ricorso di una dipendente, con qualifica di assistente amministrativo, dell'Asst degli Spedali Civili di Brescia che, dopo aver lavorato in smart working dal 20 settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021, era stata successivamente sospesa dal servizio a causa dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale.

La Consulta innanzitutto ricorda come sia già stato "chiarito che l’obbligo di vaccinazione e la correlata sospensione per inadempimento allo stesso devono ritenersi misure non irragionevoli e non sproporzionate. E ciò in considerazione, da un lato, del non irragionevole bilanciamento operato dal legislatore tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, alla luce della situazione sanitaria dell’epoca e delle conoscenze medico-scientifiche disponibili, e, dall’altro lato, della proporzionalità della misura imposta in ragione della sua strutturale temporaneità".

Quanto alla possibilità di far venire meno l'obbligo con il lavoro in smart working, si spiega da prima come "la scelta legislativa per categorie predeterminate costituisce una delle possibili modalità di contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute. Essa, infatti, rappresentava una risposta all’emergenza pandemica portatrice di una serie di vantaggi, in considerazione della situazione sanitaria in atto, per affrontare la quale era indispensabile assicurare una tempestiva e uniforme attuazione dell’obbligo vaccinale. A tal fine era, infatti, indispensabile un sistema idoneo a garantire la linearità e automaticità dell’individuazione dei destinatari, così da consentire un’agevole e rapida attuazione dell’obbligo e prevenire il sorgere di dubbi e contrasti in sede applicativa (sentenza n. 185 del 2023)".

Lo smart working inoltre, ricorda la sentenza, "non costituisce un diritto del lavoratore, assume carattere variabile nel tempo, potendo essere oggetto di revoca o di modifiche, e, ancor più a monte, può atteggiarsi, nelle singole ipotesi applicative, in maniera estremamente diversificata, quanto al rapporto tra giorni in presenza e giornate lavorative da remoto, e può contemplare l’esecuzione della prestazione lavorativa in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno".

Inoltre, conclude la Corte, "una diversa soluzione non ugualmente improntata alla semplificazione pur astrattamente possibile come nell’originaria fase della pandemia non avrebbe consentito di affidare l’attività di accertamento e monitoraggio direttamente ai datori di lavoro, individuati dal comma 2 del censurato art. 4-ter, per l’ipotesi in esame, nei responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale".



11 ottobre 2023
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