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Farmacie. Consiglio di Stato: “Concorso straordinario finalizzato a potenziare tutela della salute e sviluppo concorrenza“


La vicenda riguarda l'apertura di una nuova farmacia nelle frazioni di Casetta e Monteaperti del comune di Castelnuovo Berardenga. Una titolare di farmacia sita nel comune di Asciano, aveva adito il Tar Toscana richiedendo l’annullamento degli atti che avevano legittimato la costituzione della nuova sede farmaceutica nel limitrofo comune di Castelnuovo Berardenga. Il ricorso viene respinto dal Consiglio di Stato. LA SENTENZA
 

16 LUG - Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3901/2019, ha affermato che la disciplina relativa al concorso straordinario, introdotta dall’articolo 11 della L. n. 27 del 2012, è finalizzata ad incrementare il numero delle sedi farmaceutiche, allo scopo di potenziare la tutela della salute della popolazione, nonché lo sviluppo della concorrenza. I Giudici hanno inoltre specificato che la nuova disciplina non modifica, tuttavia, le competenze regionali in materia di tutela della salute e di pianificazione dei relativi servizi, né le competenze comunali in merito alla programmazione territoriale delle farmacie.
 
La vicenda riguarda l'apertura di una nuova farmacia nella “sede 3” in frazioni di Casetta e Monteaperti del comune di Castelnuovo Berardenga. Maria Elena Franceschini, titolare dell’omonima farmacia sita nel comune di Asciano, aveva adito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana richiedendo l’annullamento degli atti che avevano legittimato la costituzione della nuova sede farmaceutica nel limitrofo comune di Castelnuovo Berardenga.
 
Più in particolare, nella sentenza si spiega come l’intervento legislativo del 2012 "ha inteso derogare sostanzialmente alla vigente normativa in materie di farmacie per potenziare l’offerta farmaceutica alla popolazione, ai fini di migliorare l’offerta di servizi volti alla tutela della salute, ma anche a fini di tutela dei consumatori mediante lo sviluppo della concorrenza, stabilendo che i Comuni debbano individuare nuove sedi di farmacie, scegliendo le aree meno servite o con maggiore accesso di potenziali utenti, e che le Regioni, che mantengono un potere sostitutivo in caso di inadempienza dei Comuni, debbano bandire un unico concorso straordinario per soli titoli, per la copertura delle nuove sedi farmaceutiche, che vanno ad aggiungersi, sulla base dei previsti nuovi parametri di rapporto con la popolazione, alla consueta programmazione territoriale senza farla venire meno".
 
"Ne consegue - spiega il Consiglio di Stato - che la nuova disciplina di legge, che modifica i parametri numerici e disciplina il concorso straordinario, è diretta al fine di intensificare l’istituzione di sedi farmaceutiche in funzione pro-concorrenziale, attivando una competenza trasversale che il Titolo V della Costituzione riserva alla competenza statale e derogando alla programmazione periodica dell’offerta farmaceutica mediante piante organiche regionali, senza tuttavia intaccare né le competenze regionali in materia di tutela della salute e di pianificazione dei relativi servizi, né le competenze comunali in materia di programmazione territoriale, conseguendone la legittimità costituzionale della nuova disciplina e la non rilevanza, ai fini della decisione del giudizio a quo, delle censure riferite alla sopravvivenza o meno ed al rispetto o meno della pianta organica regionale ed alla connessa questione di legittimità costituzionale sollevata dall’appellante".

16 luglio 2019
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