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Osteopatia, all’orizzonte il decreto tanto atteso?

di Francesco Manti

22 GIU - Gentile Direttore,
l’A.N.P.O. apprende con sommo piacere dall’articolo pubblicato lunedì 19 giugno 2023 che lo schema dell’ordinamento didattico di osteopatia trovasi, su autorizzazione del Ministro della salute, al Consiglio Superiore della Sanità e che a breve si andrà a definir un Accordo Stato-Regioni per il riconoscimento dei titoli pregressi al nuovo percorso di laurea con la contemporanea previsione dell’istituzione dell’albo degli osteopati all’interno degli ordini.

La scelta di una contestualizzazione dell’approvazione dello schema dell’ordinamento didattico da parte dei Ministeri competenti in sintonia con la stipula di un accordo Stato-Regioni in merito alla equipollenza dei titoli pregressi, trova la scrivente associazione in linea sul modus operandi di certo utile per una accelerazione del completamento dell’iter legislativo che, nella contestualità delle due fasi, consentirà all’accordo Stato-Regioni, una volta adottato il decreto interministeriale disciplinante l’ordinamento didattico, di operare secondo dei criteri che, a parere nostro, sono ineludibili.

Il corso didattico avrà la durata di tre anni ed allora, ai fini della equiparazione del titolo pregresso già acquisito con quello che sarà rilasciato dall’istituendo corso universitario il termine di paragone, con similitudine a teorema geometrico, è scontato: se lo Stato Italiano ha ritenuto che per ottenere il titolo di dottore in osteopatia è necessario un corso di studi triennale, a chi è in possesso già del titolo di osteopata con un corso di studi quinquennale e con un piano di studi compatibile, comparabile e sovrapponibile con quello statale istituendo con riferimento al piano qualitativo formativo, non può non essere concessa la equipollenza prevista dalla legge n. 3 del 2018 e dal DPR n. 131 del 2021 con diritto alla iscrizione nel costituendo albo professionale.

Una volta pubblicato il decreto interministeriale, che disciplinerà l’ordinamento didattico, in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si potrà effettuare, intanto, la comparazione di sovrapponibilità fra corso di laurea definita a livello ministeriale e corso di studi delle scuole ed accademie che hanno rilasciato il titolo e senza tralasciare che possono essere individuati ulteriori criteri specifici riferiti alla didattica attuata presso le varie scuole ed accademie al fine del riconoscimento dell’equipollenza dei titoli pregressi e che la legge ha demandato alla conferenza permanente Stato Regioni. Sovrapponibilità e criteri necessari anche ad individuare gli eventuali percorsi formativi integrativi.

È di tutta evidenza la necessità che sia disciplinato con legge un periodo transitorio che va a regolamentare quelle scuole e quelle accademie i cui percorsi di studi sono stati ritenuti validi sul piano qualitativo formativo per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli rilasciati. Senz’altro deve essere consentito alle scuole ed alla accademie di completare i piani di studi in corso e rilasciare il titolo equipollente mentre per altre posizioni appare opportuno che gli organi istituzionali per la regolamentazione del periodo transitorio si confrontino con le varie associazioni di categoria e le varie scuole ed accademie.

Il dato certo e di rilevanza giuridica è che alle scuole ed alle accademie, che da anni hanno operato in Italia nel settore della formazione per il conseguimento del titolo in osteopatia, una volta che sarà istituito il corso di laurea in osteopatia non può essere riservato un trattamento diverso rispetto a quello previsto dalla direttiva Europea a proposito delle professioni sanitarie che prevede, ai fini del riconoscimento sul territorio nazionale del titolo conseguito in uno stato membro della comunità europea, l’analisi di sovrapponibilità sul piano qualitativo formativo. Stessa analisi dovrà essere esperita con i titoli conseguiti presso le scuole e accademie italiane. L’analisi va effettuata prendendo in esame i corsi di studi adottati dalle varie scuole ed accademie e laddove alla scuola o accademia viene riconosciuta la sovrapponibilità, ai possessori del titolo rilasciato dalle scuole e accademie sarà riconosciuto la equipollenza del titolo.

In fin dei conti viene applicata l’identica valutazione che per legge deve essere posta in essere, una volta pubblicato il decreto interministeriale sull’ordinamento universitario dell’osteopatia, ai fini del riconoscimento dei titoli in osteopatia conseguiti in uno stato membro della Comunità Europea attraverso una valutazione di merito da parte della Pubblica amministrazione e che deve svolgere l’analisi di sovrapponibilità sul piano qualitativo formativo.

In caso contrario si andrebbe a creare una disparità di trattamento inconciliabile con la carta costituzionale e con la carta europea.

Francesco Manti
Presidente A.N.P.O. – Associazione Nazionale Professionisti Osteopati

22 giugno 2023
© Riproduzione riservata

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