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Contratti di formazione lavoro per neolaureati non previsti per la sanità, perché?

di Ilenia Malavasi

31 LUG -

Gentile direttore,
bene l’emendamento approvato in sede di conversione in legge del decreto PA bis che permette la stipula di contratto di formazione lavoro da parte dei comuni per gli studenti universitari prima della laurea e la stipula di contratti di formazione lavoro per i neolaureati con la previsione di stabilizzazione in presenza di un giudizio positivo sull’attività svolta. Peccato che valga solo per gli enti locali, visto che una necessità simile è presente negli altri comparti pubblici. La sanità ad esempio.

A tal proposito segnalo un fatto tanto grave quanto anomalo, che non si dovrebbe mai verificare in una normale dialettica parlamentare. Come mai un analogo emendamento, tra l’altro più articolato e complessivo, firmato dal PD e presentato nella stessa conversione del decreto PA bis, è stato invece giudicato integralmente inammissibile? Emendamento che prevedeva, tra l’altro, l’assunzione con uno specifico contratto di formazione lavoro per gli studenti al terzo anno del corso di laurea in infermieristica, visto il periodo elevato di tirocinio pratico previsto, nonché l’assunzione con contratti di formazione lavoro per i neolaureati, prevedendo la loro stabilizzazione dopo un triennio se in presenza di un giudizio positivo.

Gli emendamenti vengono considerati ammissibili solo se sono della maggioranza? O la sanità continua ad essere la cenerentola di questo Governo? Con la nostra proposta emendativa, a mia prima firma, avremmo potuto offrire, finalmente, una risposta strategica e programmatica alla grave carenza di infermieri, offrendo alle giovani generazioni una complessiva e articolata risposta di sistema. Avremmo messo in campo strumenti per incentivare a scegliere questa professione centrale della salute e favorendo il rientro delle migliaia di infermieri che sono assunti in altri stati europei. Evidentemente i patrioti del “prima gli italiani” è solo uno slogan che, alla prova dei fatti, crolla miseramente.

Ilenia Malavasi

Deputata del Pd e componente della Commissione Affari Sociali

Il testo dell'emendamento
Art. 6
Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo
Dopo l’articolo 6 aggiungere il seguente
Art. 6 bis
(Misure in favore per personale infermieristico del servizio sanitario nazionale)
1. Al fine di affrontare l’emergenza infermieristica, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2028, e comunque prorogabile fino al superamento della carenza di personale infermieristico all’interno del servizio sanitario nazionale, gli studenti iscritti al primo anno del Corso di Laurea in Infermieristica sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie. L’esonero è mantenuto nei successivi anni di studio a condizione che siano stati raggiunti almeno la metà dei crediti formativi previsti per ciascun anno di formazione. Le Regioni possono istituire specifiche borse di studio per gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica confermabili annualmente in base al superamento positivo del 70% degli esami previsti per l’anno d’iscrizione e delle attività di tirocinio previste.
2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore dalla presente legge il Ministro dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute, sentite le Regioni e le organizzazioni rappresentative, con proprio decreto rimodulando l’ordinamento didattico del Corso di Laurea in Infermieristica sia nella componente teorica che nel tirocinio allineandoli al quadro epidemiologico e agli attuali bisogni di salute e della Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed ostetriche, al fine di sviluppare l’esercizio della componente autonoma ed avanzata, con capacità prescrittiva, prevedendo un ulteriore livello di abilitazione professionale con specifiche modifiche al D.M. 739 del 15 settembre 1994.
3. In attuazione del comma 2, all’interno del CCNL del personale del comparto sanità è istituito una specifica sezione relativa alla formazione lavoro per gli studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea in infermieristica per ciò che riguarda la parte economica e normativa.
4. Le Aziende sanitarie al fine di velocizzare le procedure assunzionali attivano nel limite del 50% dei posti disponibili della propria dotazione organica contratti di formazione lavoro, come previsto dal CCNL del comparto sanità, per i neolaureati in infermieristica con la previsione al termine del primo triennio, se in presenza di un giudizio positivo il passaggio a tempo indeterminato.
5. Le Regioni integrano gli obiettivi da raggiungere da parte dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie prevedendo:
a) la piena generalizzazione del sistema degli incarichi professionali e organizzativi per il personale del SSN e in particolare degli incarichi di alta professionalità, con il conseguente pieno riconoscimento economico e normativo, da implementare nell’organizzazione del lavoro, di competenze più complesse, specialistiche ed avanzate, con livelli di abilitazione diversi da quelli del profilo di base;
b) la revisione dell’organizzazione del lavoro sanitario e sociosanitario anche attraverso la digitalizzazione liberando il personale da attività che possano essere svolte altri professionisti e operatori affinché la risorsa professionale infermieristica sia utilizzata al massimo del proprio potenziale professionale.
6. La programmazione del fabbisogno annuale di laureati in scienze infermieristiche per il triennio 2024-2026 è determinata in almeno 30.000 unità per ciascun anno da ripartire territorialmente con decreto del Ministro della salute di concerto con la conferenza stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano.
7. Allo scopo di facilitare il raggiungimento di tale fabbisogno, le Università e le Aziende Sanitarie devono valorizzare negli organi del corso per gli incarichi di Presidenza, Vice Presidenza e Direzione del Corso, il personale infermieristico in possesso del titolo di Dottore di ricerca o di abilitazione scientifica nazionale dello specifico settore scientifico disciplinare, anche con specifiche procedure assunzionali delle Università determinate con Decreto del Ministero dell’Università e della ricerca.



31 luglio 2023
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