Quotidiano on line
di informazione sanitaria
Mercoledì 22 MAGGIO 2024
Lettere al direttore
segui quotidianosanita.it

In tema di imputabilità, responsabilità, diritto alle cure

di Federico Durbano 

08 FEB - Gentile Direttore,
mi allineo alla lettera dei colleghi Di Croce e Naim e in parte mi pongo in contrasto con la posizione espressa in una precedente lettera di Amatulli, sul tema della imputabilità o meno in presenza di patologia psichiatrica, e quindi anche della responsabilità professionale.

Vengo da una lunga storia (più di 30 anni) di consulente per i Tribunali, prevalentemente in ambito penale, sia per le Procure che per il Tribunale Ordinario. Ho avuto a che fare con diverse tipologie di soggetti autori di reato, per reati che spaziano dai maltrattamenti in famiglia (la stragrande maggioranza degli incarichi che vengono attribuiti negli ultimi anni, spesso legati all'abuso di sostanze) alla strage. Ho anche partecipato all'evoluzione del pensiero in ambito psichiatrico-forense, come relatore a congressi nazionali e a corsi di formazione, fino a ricoprire il ruolo di consigliere della Società Italiana di Psichiatria Forense.
Devo dire che, nella mia esperienza, la maggior parte delle persone da me valutate hanno presentato un profilo di imputabilità in quanto ben consapevoli delle loro azioni, a prescindere dalla presenza di una diagnosi psichiatrica. Come la criteriologia forense ci insegna, nella singola fattispecie reato deve essere valutata la competenza ad agire (capacità di intendere e volere), verificando se la sussistenza di uno stato di infermità possa avere agito come elemento "causalmente" correlato in via diretta con l'evento antigiuridico. A esperienza mia, clinica e forense, anche il matto più matto (mi si perdoni la terminologia) conserva nella maggior parte dei casi le competenze per relazionarsi nel mondo e decidere come comportarsi con sufficiente competenza per garantirsi la sopravvivenza nel mondo. E quindi anche di agire in senso antigiuridico.

Purtroppo il nostro codice penale, scritto quasi 100 anni fa, sente il peso del non aggiornamento alle nuove evoluzioni del sapere scientifico medico. Infatti il concetto di infermità, scarsamente definito e definibile, apre un margine troppo ampio alla interpretatività di cosa debba considerarsi malattia. E da qui l'inserimento in questo ampio e variabile contenitore di concetti che includono la sociopatia, la psicopatia, la struttura di personalità, il determinismo delle neuroscienze (interpretato in senso meccanicistico e deresponsabilizzante), il determinismo del costrutto psicodinamico (validissimo ai fini euristici e di comprensione del singolo ma assolutamente pericoloso se applicato nelle aule di giustizia), la devianza sociale e così via. Ma l'evoluzione del nostro pensiero e della nostra prassi clinica spingono verso l'empowerment, l'autonomizzazione, il rinforzo delle competenze residue: allora siamo davanti a due pesi e due misure? Quello che vale per la clinica e su chi stiamo battendo non può valere anche per la vita reale (giuridica)?

Un sano e razionale riordinamento della materia è quindi doveroso. Il tentativo di alcuni parlamentari di rimettere in discussione gli artt. 88 e 89 del cp è operazione doverosa (ogni modifica della legge deve passare dal Parlamento e non dai sommovimenti emotivi delle folle, ma anche non solo ed esclusivamente dalla giurisprudenza che delle leggi è interprete e come tale risente del clima emotivo e culturale del momento), deve essere in qualche modo governata (ed alcuni di noi sono stati coinvolti nell'esprimere pareri su tali proposte).

La revisione dei due articoli ha anche, in via indiretta, una ricaduta significativa sulla responsabilità medica: se la responsabilità (soggettiva ed individuale del reo) non è più diffusa e vicariata dalle figure di cura ma resta in capo all'autore del reato, anche la responsabilità del medico si restringe e recupera quella dimensione che le è più propria, cioè quella di cura.

Certamente ci saranno singoli episodi in cui la valutazione tecnica evidenzierà una abolizione delle competenze giuridiche, ma questo non dovrebbe abolire la responsabilità individuale, solo permettere di accedere in maniera più adeguata ad un percorso di cura (nei modi e nella misura realisticamente possibile per la singola fattispecie: semplificando, un soggetto con schizofrenia o con disturbo bipolare in fase di scompenso ha realistiche possibilità di intervento terapeutico, gli esiti comportamentali di un danno cerebrale irreversibile non hanno gli stessi margini di trattabilità).

Il discorso della valutazione tecnica apre lo spazio ad un'altra riflessione, ricorrente nel nostro piccolo mondo scientifico: la qualità dei periti incaricati, soprattutto quelli incaricati dai giudici. Ampia è la letteratura, e facilmente reperibile on line anche sui siti delle società scientifiche, che descrivono le caratteristiche minime di qualità di un perito e di una perizia. E a quelle caratteristcihe si deve avere il coraggio di riferirsi. Troppi sono gli incarichi dati a professionisti che non lavorano nei servizi, che non hanno esperienza clinica di malattie mentali perchè si occupano solo di "disagio", che sono influenzati da atteggiamenti ideologici preconcetti o che si allineano automaticamente alle aspettative dei magistrati, o, infine, che sposano tesi difensive insostenibili. E qui la responsabilità è strettamente connessa alla nostra coscienza di professionisti. Ricordando che ogni nostra scelta ha precise ricadute su tutti i colleghi coinvolti, oltre che sulla società.

Per quanto riguarda il carcere, ricordando che una delle componenti della pena è anche afflittiva, non possiamo eludere la necessità di esporre il reo ad una punizione, oltre che ad una doverosa e sacrosanta riabilitazione sociale. Ma non dobbiamo confondere la riabilitazione sociale (che ha modelli e strumenti specifici e validati) con la riabilitazione psichiatrica (che ha altri scopi ed altri strumenti), altrimenti siamo certamente esposti ad un fallimento per erronea scelta dello strumento operativo. Ugualmente, non possiamo però negare che l'afflizione non deve diventare "tortura": quindi gli istituti carcerari devono dotarsi di spazi e strumenti utili a garantire una dignitosa erogazione di cure e trattamenti, anche in ambito psichiatrico, che possano garantire l'espiazione della pena in maniera umana e corretta. Equiparando il malato di mente ad un qualsiasi altro malato. Creare leggi speciali, eccezioni, e quant'altro renda "diverso" il soggetto con malattia mentale serve solo ad isolare ancora di più la psichiatria (oltre che i pazienti) riconducendoci al ruolo di alienisti che ci siamo scrollati di dosso da molti lustri.

La brevità di una lettera mi costringe ad essere sintetico e a non approfondire troppo i diversi elementi che gli interventi di Di Croce e Naim, e di Amatulli, hanno messo in luce, ma le diverse criticità a mio parere sono quelle delineate. A cui si associa anche il mancato recepimento da parte dell'organo legislativo del "vivo invito" con cui la Corte Costituzionale ha di fatto dichiarato illegittima la legge 81 sulle REMS. Le azioni da mettere in campo sarebbero quindi quelle di aggiornare l'impianto legislativo, di rivedere in maniera adeguata l'assistenza sanitaria nei luoghi di detenzione, di riscrivere totalmente i percorsi di trattamento dei soggetti prosciolti per vizio di mente, di redigere una carta di qualità per la valutazione della adeguatezza delle perizie in ambito psichiatrico, di creare un movimento trasversale di confronto e formazione tra i diversi attori del sistema (magistrati, avvocati, psichiatri, parlamentari) per mantenere viva la volontà di aggiornare periodicamente i percorsi in base alle sempre nuove evidenze scientifiche e non in base a sentimenti ed emozioni estemporanei (o peggio ancora a posizioni ideologiche dereistiche). Infine, ma non meno importante, è da considerare in maniera adeguata e scientificamente valida anche il problema degli agiti sotto influsso delle sostanze: molto spesso i periti incaricati non hanno alcuna conoscenza e competenza sul D.Lg. 309 e sugli articoli del cp relativi all'alcolismo (e per esteso all'uso e abuso di sostanze).

Una volta che saremo in grado di affrontare in maniera serena e razionale questi argomenti, molte problematiche potrebbero essere se non risolte almeno gestite per aiutarci a lavorare veramente come medici specialisti, e non come surrogati alla difesa sociale.

Dott. Federico Durbano
Direttore S.C. Psichiatria Martesana UOP 34
Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Melegnano e della Martesana

08 febbraio 2024
© Riproduzione riservata

Altri articoli in Lettere al direttore

lettere al direttore
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di Quotidiano Sanità.

gli speciali
Quotidianosanità.it
Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
QS Edizioni srl
P.I. 12298601001

Sede legale:
Via Giacomo Peroni, 400
00131 - Roma

Sede operativa:
Via della Stelletta, 23
00186 - Roma
Direttore responsabile
Luciano Fassari

Direttore editoriale
Francesco Maria Avitto

Tel. (+39) 06.89.27.28.41

info@qsedizioni.it

redazione@qsedizioni.it

Coordinamento Pubblicità
commerciale@qsedizioni.it
    Joint Venture
  • SICS srl
  • Edizioni
    Health Communication
    srl
Copyright 2013 © QS Edizioni srl. Tutti i diritti sono riservati
- P.I. 12298601001
- iscrizione al ROC n. 23387
- iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013

Riproduzione riservata.
Policy privacy