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I chiarimenti di Aifa sulle modalità applicative dei decreti sulle sperimentazioni cliniche e i Comitati Etici


Con una lunga nota dettagliata l’Agenzia del farmaco ha fornito oggi una serie di chiarimenti in merito alle modalità applicative dei quattro decreti del Ministro della salute attuativi della legge 11 gennaio 2018, n.3, dalla cui entrata in vigore dipende la definitiva stabilizzazione del quadro regolatorio delle sperimentazioni cliniche in Italia, così come armonizzate a livello europeo dal Regolamento (UE) n. 536/2014.

23 FEB - Introduzione
In data 7 febbraio 2023 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 31, quattro decreti del Ministro della salute attuativi della legge 11 gennaio 2018, n.3, dalla cui entrata in vigore dipende la definitiva stabilizzazione del quadro regolatorio delle sperimentazioni cliniche in Italia, così come armonizzate a livello europeo dal Regolamento (UE) n. 536/2014.

In particolare, sono stati pubblicati:
DM Fase transitoria
La normativa introdotta dal DM Fase Transitoria si applica agli emendamenti sostanziali alle sperimentazioni cliniche la cui domanda di autorizzazione sia stata presentata tramite OsSC ai sensi della Direttiva 2001/20/CE e del D. Lgs. 211/2003 entro la data del 30 gennaio 2023, data di scadenza della fase transitoria di cui all’art. 98 del Reg. UE n. 536/2014.

Sino alla data di entrata in vigore del DM 40 CET, alla valutazione degli aspetti di competenza del Comitato etico (ivi compresa la valutazione del protocollo dello studio clinico, ai sensi dell’art.3, c.4, del DM Fase Transitoria) provvede in via esclusiva il Comitato etico già individuato come Coordinatore, il cui parere è unico, valido su tutto il territorio nazionale e vincolante per tutti i centri sperimentali inclusi nella domanda di autorizzazione alla sperimentazione clinica e ai successivi emendamenti sostanziali.

Alla luce dell’istituzione del ruolo del Comitato etico unico di cui fino al 6 giugno 2023 farà le veci il Comitato etico coordinatore, i comitati etici precedentemente coinvolti come Comitati etici satellite (per associazione ai centri inseriti nella sezione G.2 della Clinical Trial Application CTA o Appendice 5) non dovranno procedere alla compilazione dell’Appendice 8, né dovranno essere coinvolti in eventuali successivi emendamenti sostanziali.

A far data dal 22 febbraio 2023, anche la valutazione degli emendamenti centro-specifici sarà di competenza del Comitato etico unico, e solo a quest’ultimo la domanda di parere deve essere presentata tramite OsSC.

La modulistica e la gestione documentale in OsSC non subiranno modifiche, fermo restando che è fatto obbligo al promotore/richiedente di rendere disponibile al Comitato etico unico, nella sua sezione documentale centro-specifica, la documentazione centro-specifica già presentata a tutti i centri partecipanti nelle precedenti fasi di valutazione.

Alle procedure di valutazione di sperimentazioni cliniche ed emendamenti sostanziali già in corso alla data del 22 febbraio 2023 si applica la precedente disciplina, integrata ai sensi dell’art.6 del DM Fase transitoria relativamente al parere dei Comitati etici satellite, e precisamente:
DM 40 CET
Sino all’entrata in vigore del DM 40 CET i comitati etici attualmente esistenti, responsabili della valutazione di sperimentazioni cliniche e relativi emendamenti/modifiche sostanziali, presentate ai sensi della Direttiva 2001/20/CE nonché ai sensi del Regolamento UE n. 536/2014, devono garantire continuità nello svolgimento delle attività.

Si raccomanda alle Regioni, con il supporto dei comitati etici, di avviare un processo di ricognizione delle sperimentazioni cliniche per le quali i comitati etici attualmente esistenti svolgono il ruolo di Comitato etico coordinatore, affinché, nel caso in cui questi ultimi non dovessero risultare compresi tra i 40 CET individuati nel citato decreto ministeriale, possano facilitarsi le procedure di gestione della transizione, come disciplinate dall’art.2, comma 9, del DM Fase Transitoria, al fine di evitare discontinuità o interruzioni nelle procedure di valutazione nel passaggio al nuovo CET.

Nel caso in cui il precedente Comitato etico coordinatore non possa continuare a svolgere le proprie funzioni, il promotore dovrà individuare un nuovo comitato etico competente individuato tra i 40 CET, al massimo entro la presentazione della domanda di autorizzazione del primo emendamento sostanziale.

Si segnala che comunque, alla data di entrata in vigore del DM 40 CET, occorrerà procedere al censimento dei nuovi 40 CET, a cui presentare tempestivamente l’emendamento sostanziale di cambio di coordinamento in OsSC, a partire dal 7 giugno 2023.

Note finali
La “Proposta operativa di gestione temporanea delle sperimentazioni secondo Regolamento 536/2014 nelle more della piena attuazione dei DM di riordino dei CE e Tariffa Unica pubblicata sul Portale AIFA in data 31 gennaio 2022” (raggiungibile dal "box link correlati"), si intende ancora vigente, sino alla data del 6 giugno 2023, per la parte “A) I. Rispetto del requisito dell’indipendenza del comitato etico dal centro di sperimentazione” e per la parte “B) Passaggi operativi”.

Le disposizioni del Decreto del 30 gennaio 2023 recante “Definizione dei criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici territoriali” sono immediatamente applicabili per quanto concerne gli aspetti generali. In considerazione della fase di riordino dei Comitati etici ai sensi del Decreto 26 gennaio 2023, sino all’entrata in vigore del DM 40 CET, al fine di garantire la continuità operativa non è necessario provvedere ad aggiornamenti della composizione degli attuali Comitati etici locali.

Fonte: Aifa

23 febbraio 2023
© Riproduzione riservata

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